Il cane, si sa, è il migliore amico dell’uomo. Si tratta di un luogo comune diffuso che, in ogni caso, ha le sue evidenti e ben note radici di attendibilità. Appare per contro decisamente più complesso, per certi versi ardito, sostenere con la medesima convinzione la biunivocità di tale relazione affettiva, posto che gli uomini non sempre dimostrano ai fedeli amici a quattro zampe il medesimo incondizionato sentimento.
Per quanto potrebbero essere numerosi gli esempi da menzionare a dimostrazione della veridicità dell’assunto, è alquanto eloquente il fatto che la nostra legislazione consideri ancora il cane, al pari del gatto o di qualunque altro animale domestico, esattamente alla stregua di una “cosa”, un bene giuridico che, in quanto tale, è anche espropriabile.
Ecco quindi che appare del tutto condivisibile l’iniziativa, da più parti sostenuta, volta a superare definitivamente tale concezione derivante dalla tradizione del diritto romano, stabilendo così un espresso divieto legislativo (già previsto, tra l’altro, anche da altri paesi europei) di pignoramento degli animali domestici.
Nel nostro Paese numerosi sono stati, più o meno recentemente, i passi avanti che sono stati fatti in materia di diritti degli animali, con l’introduzione di varie disposizioni normative (si pensi, ad esempio, alle pene per il maltrattamento e l’uccisione di animali), ma sul tema della pignorabilità l’atteggiamento del legislatore è rimasto sostanzialmente immutato sino ad oggi.
Con la sempre maggiore affermazione di una diffusa sensibilità collettiva che riconosce gli animali quali esseri senzienti e, come tali, meritevoli di maggiore tutela e considerazione rispetto, ad esempio, ad un elettrodomestico o un soprammobile, appare quanto mai necessaria una riforma delle anacronistiche disposizioni di legge vigenti.
In tal senso, oltre all’ingiusta sofferenza inflitta all’animale, appaiono altresì non trascurabili gli evidenti profili di violenza e ritorsione psicologica sul proprietario che l’esecuzione forzata è idonea a produrre, in palese contraddizione con i più elementari principi vigenti in materia.
Il pignoramento, infatti, è uno strumento di soddisfacimento delle ragioni creditorie che può avere ad oggetto il solo patrimonio del debitore, non i suoi sentimenti, che non possono essere venduti all’asta al migliore offerente.
Diciamo quindi che appare alquanto singolare che il nostro legislatore, pur vietando giustamente il pignoramento di cose dotate di un certo valore affettivo per il debitore (tipico è l’esempio della fede nuziale), si ostini a considerare ancora espropriabile un animale domestico che – al di là del suo intrinseco valore puramente patrimoniale, sempre ammesso che sia agevole valutarlo in concreto – rappresenta per il proprietario molto più di un semplice “oggetto”.