Non è dato di comprendere, ad un’analisi scevra da pregiudizi ideologici, le ragioni che hanno indotto molti commentatori politici a ritenere, diciamo pure con una certa allegoria, singolari le recenti affermazioni del Ministro dell’Economia che ha qualificato come un valore il posto fisso. Non c’è alcuna necessità di evidenziare che con tale locuzione si intenda una assunzione a tempo indeterminato, ovvero, secondo alcuni, purtroppo, inamovibilità assoluta del dipendente.
In realtà ci si dimentica molto spesso che, superata l’impostazione legislativa del codice civile del 1865 (per la quale vigeva il divieto generale di “stipulare rapporti di opera all’altrui servizio che non fossero a termine”, in ragione dell’ideologia liberale del tempo volta, tra l’altro, ad evitare rapporti di subordinazione a vita molto simili alla schiavitù), già con l’entrata in vigore del codice civile del 1942 le assunzioni a termine erano considerate delle eccezioni ammissibili solo in caso di sussistenza di ipotesi speciali stabilite dal legislatore.
Per quanto possibile, le cose non sono cambiate nel tempo, salvo una più incisiva impostazione culturale, prima ancora che tecnico-giuridica, già evidenziata dal codice civile del 1942 nonché, da ultimo, dalla legge di riforma n. 247/2007, con la quale viene ribadito che il contratto di lavoro è normalmente a tempo indeterminato e le assunzioni a termine devono considerarsi un’eccezione.
Quindi niente di nuovo sotto il sole. Nessuna stravaganza governativa allorquando si sostiene il valore del posto fisso. Piuttosto sarebbe opportuno chiedersi perché in tanti anni, e in particolare negli ultimi lustri, l’occupazione e più in generale la legislazione del lavoro, navighi in un mare agitato tanto che non si riesce a tenere la rotta preordinata. Vale a dire che le riforme previste, peraltro sempre con la concertazione sociale, anche quando varate, hanno avuto un approdo diverso da quello programmato.
Innanzitutto non può essere dimenticato che già a partire dagli anni 60, con l’inizio della contrattazione collettiva, si è diffusa una netta limitazione alla libertà di licenziamento che ha indotto i datori di lavoro ad assunzioni a termine ritenendo che la possibilità di porre fine al rapporto gli fosse pressoché preclusa. Il rimedio adottato dal legislatore dell’epoca fu di introdurre disposizioni più severe al fine di rendere straordinaria la stipula di un contratto di lavoro a termine.
A ciò deve aggiungersi che la giurisprudenza del lavoro ha dato un contributo determinante, rendendo ingovernabile la materia sull’onda di una spinta ideologica, pressoché sempre pregiudizievolmente favorevole ai dipendenti. Le ripercussioni sono state evidentemente gravi sul mercato, ma non meno negative per i dipendenti stessi. Semmai per quella parte, tutt’altro che trascurabile, caratterizzata da serietà, dedizione al lavoro e leale espletamento dello stesso, che si è sentita accomunata per molti versi, quanto meno in termini di inamovibilità, ai colleghi meno operosi.
Ecco dunque la necessità, ma si potrebbe ben dire l’urgenza, di bandire retoriche ed anacronistiche valutazioni volte per lo più ad assecondare forse legittime, ma oramai inattuabili, garanzie di un “lavoro per sempre” e a qualunque costo. Non è questa la strada maestra per rafforzare le tutele per coloro che ne sono privi, a partire dagli ultracinquantenni la cui occupazione, come è noto, è tra le più basse dell’Unione Europea.
Uno stato moderno, come il nostro è candidato ad essere, non può non assecondare i mutamenti strutturali che sono intervenuti nel mondo del lavoro dipendente, considerando la legittimazione anche di forme alternative ad un rapporto a tempo indeterminato, scongiurando, ovviamente, che queste siano uno strumento per favorire la precarietà dei più deboli.
Per giungere a tali risultati si deve attuare una piena equivalenza di tutele tra tutte le tipologie contrattuali, mantenendo fermo il principio che la forma normale di occupazione è quella a tempo indeterminato, ma acquisire anche la consapevolezza che ciò non può significare divenire titolari di un “diritto di proprietà del posto fisso”, come in passato qualche giurista si è spinto ad ipotizzare, bensì parte di un accordo che deve essere adempiuto, pena la risoluzione dello stesso in caso di inadempimento.