La valenza dei simboli – 11 novembre 2009 –

Che il crocifisso rappresenti, nella tradizione e nell’iconografia proprie della nostra cultura, un emblema che trascenda la matrice meramente religiosa è fuor di dubbio. La sua portata simbolica in un Paese come il nostro, ancorato sin dalle sue origini agli influssi della religione cristiana e, in particolar modo, di quella cattolica, è tale da farlo assurgere, senza alcuna retorica, ad elemento proprio della nostra cultura, anche per quanti professano una diversa religione o non ne professano alcuna.

In questo contesto, si comprende l’avversione mostrata senza riserve e da più parti nei confronti della decisione della Seconda Sezione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo dello scorso 3 novembre che, nell’accogliere un ricorso presentato da una cittadina italiana di origini finlandesi, ha dichiarato l’illegittimità dell’esposizione di tale simbolo nelle aule dei nostri istituti scolastici.

La presenza del crocifisso in una scuola pubblica potrebbe infatti rappresentare, secondo i Giudici di Strasburgo, un’ingiusta vessazione per i genitori che vogliono educare i figli secondo le proprie differenti credenze religiose, ovvero per coloro che, non riconoscendosi in alcun credo, non intendono catechizzare la prole secondo dettami confessionali.

La sentenza della Corte, che ha riportato in questi giorni al centro del dibattito politico e socio-istituzionale una questione che negli ultimi decenni, non ha mancato di suscitare vibranti polemiche, merita – se non altro per la scrupolosa opera di studio e approfondimento compiuta dai giudici europei –  di essere attentamente valutata.

La vicenda, come rilevato dall’Autorità giudicante, trae origine da un’evidente disarticolazione sul piano normativo che affonda le radici nell’epoca dell’Italia pre-unitaria e dello Statuto Albertino, manifestatasi successivamente con l’entrata in vigore della Costituzione Repubblicana nel 1948 e, ancor più di recente, con gli accordi di revisione dei Patti Lateranensi del 1984.

La Corte d’Oltralpe, con un approccio innovativo rispetto ai giudici italiani che in precedenza si sono pronunciati sul punto, ha ricostruito, in maniera molto dettagliata con una sentenza articolata in 70 punti, il quadro normativo vigente in materia, muovendo da una prospettiva storica che appare imprescindibile per comprendere appieno la portata della decisione.

Da una lettura scevra da pregiudizi di natura ideologica del provvedimento emerge chiaramente che l’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche trova il proprio fondamento giustificativo nella concezione del cattolicesimo quale “religione di stato” ereditata dal sistema previgente all’Unità d’Italia o, per meglio dire, in alcune circolari e provvedimenti normativi di derivazione monarchica risalenti addirittura agli anni venti del secolo scorso.

È di tutta evidenza che tale contesto, cristallizzato poi con l’emanazione dei Patti Lateranensi nel febbraio del 1929, abbia subìto radicali mutazioni a seguito dell’entrata in vigore della Costituzione Italiana, che ha definitivamente riconosciuto la laicità del nostro Stato, contraddistinto dalla assoluta neutralità in materia religiosa. Orientamento confermato in seguito anche con la sottoscrizione del Nuovo Concordato.

In questa prospettiva, la decisione presa all’unanimità da tutti i componenti della Corte Europea di Strasburgo, non solo non è insensata, come eufemisticamente affermato da più parti, ma, tenendo bene a mente i principi della nostra Carta Costituzionale enunciati negli artt. 7, 8 e 19 e quelli, peraltro speculari in materia, dettati dalla Convenzione Europea, appare giuridicamente incontestabile.

Va aggiunto che la pronuncia è dotata di una dubbia coercibilità, posto che dell’esecuzione delle sentenze della C.E.D.U. è responsabile il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, un organo composto dagli stessi rappresentanti degli esecutivi dei paesi europei che, storicamente, non si è mostrato solerte nel verificare gli adempimenti degli obblighi risultanti dai provvedimenti assunti nei confronti degli stati interessati. In ogni caso è auspicabile che la decisione ispiri una riflessione serena sul delicato equilibrio sussistente tra vocazione laica dell’ordinamento statale e simbologia religiosa, ovvero sulla valenza di quest’ultima in un contesto sociale e culturale caratterizzato da talvolta rilevanti e continui mutamenti.