Test selettivi per l’università, stop alle “migrazioni” – 8 maggio 2014 –

Non è possibile aggirare le prove preselettive che regolano gli accessi alle facoltà a numero programmato chiedendo il trasferimento da un’università di un paese membro dell’Unione Europea ad un ateneo italiano.

La Sesta Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 2028/2014 depositata lo scorso 22 aprile, riformando una precedente decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, ha ritenuto legittimo il diniego da parte di un’università italiana alla richiesta di “trasferimento” presentata da uno studente (italiano), iscritto ad una facoltà di medicina e chirurgia romena, sul presupposto che l’ordinamento comunitario garantisce – a certe condizioni – il riconoscimento dei titoli di studio e professionali, “non anche delle mere procedure di ammissione, né dispone la libera iscrizione a tali facoltà universitarie dopo l’iscrizione presso un’università di uno degli stati membri”.

La decisione del Collegio, che risolve un contrasto tra orientamenti di senso diametralmente opposto, dovrebbe porre fine ai recenti fenomeni di “migrazione” di matricole italiane verso università estere (soprattutto dell’Europa orientale) per superare l’ostacolo dei test d’ingresso alle facoltà a numero chiuso.

Una soluzione non proprio alla portata di tutte le tasche, ma certamente allettante per i moltissimi studenti (quest’anno sono stati circa 83 mila) che si contendono l’accesso ai corsi a numero programmato, da più parti considerato uno strumento di selezione ingiusto e lesivo dell’inviolabile diritto allo studio proprio di ognuno.

La decisione dei giudici amministrativi, che non è giunta del tutto inattesa, appare in linea con le disposizioni normative nazionali e comunitarie vigenti in materia. Il numero chiuso, oltre a non violare alcun diritto di rango costituzionale, non è incompatibile con le direttive sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio fra Paesi membri dell’Unione Europea, in quanto è rimessa esclusivamente alla discrezionalità del legislatore nazionale “la determinazione degli strumenti, dei mezzi e delle modalità più opportuni” per l’ammissione ai corsi universitari.

D’altro canto, come già chiarito da tempo anche dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 383 del 27 novembre 1998), il nostro ordinamento garantisce a tutti il diritto al raggiungimento dei livelli più alti dell’istruzione, ma ciò non implica certamente l’illegittimità di strumenti idonei a programmare l’accesso alle prestazioni che l’attività di insegnamento è chiamata a fornire.

Ecco quindi che appare chiaro come il vero nodo della questione non sia la legittimazione o meno di singolari espedienti volti a dribblare i test di ingresso alle facoltà a numero chiuso, ma molto più semplicemente l’individuazione di regole e modalità selettive che consentano di valorizzare il più possibile il merito e le capacità degli studenti, come peraltro recentemente ribadito anche dal Ministro dell’Istruzione, Stefania Giannini.