Sulle coppie di fatto il silenzio è sempre assordante – 24 aprile 2014 –

Lo scorso 3 aprile il Tribunale Civile di Grosseto ha ordinato al competente ufficio comunale “di trascrivere nei registri di stato civile il matrimonio” fra due cittadini italiani dello stesso sesso, un architetto e un giornalista, celebrato negli Stati Uniti il 6 dicembre 2012.

Il provvedimento non cessa di suscitare polemiche e di dividere l’opinione pubblica, stante la delicatezza del tema e la contrapposizione quasi manichea tra quanti ritengono che il diritto al matrimonio sia ancora oggi una prerogativa di persone di sesso diverso e coloro che, per contro, sostengono la piena legittimità delle unioni tra omosessuali.

Ferma restando la valenza (anche simbolica) della decisione del Tribunale di Grosseto, la questione non sembra tuttavia posta nei termini più corretti.

A tal proposito, è opportuno evidenziare che la coppia in questione ha adito le vie legali dopo che l’ufficiale dello stato civile della cittadina toscana si è rifiutato di trascrivere l’atto di matrimonio, sul presupposto che la normativa italiana non consentirebbe che persone dello stesso sesso possano contrarre matrimonio.

Nonostante il parere contrario espresso dal pubblico ministero nel corso del giudizio, il Tribunale ha ritenuto tuttavia il ricorso meritevole di pieno accoglimento e, quindi, fondate le ragioni della coppia.

Per i Giudici, infatti, non sarebbe “previsto nel nostro ordinamento alcun ulteriore e diverso impedimento derivante da disposizioni di legge alla trascrizione di un atto di matrimonio celebrato all’estero secondo le forme previste dalla legge straniera e che, quindi, spieghi effetti civili nell’ordinamento dello Stato dove è stato celebrato, non avendo tale trascrizione natura costitutiva ma soltanto certificativa e di pubblicità di un atto già valido di per sé”.

In altri termini, il Collegio toscano si è limitato a rilevare che non sussistono impedimenti alla “pubblicità” nei registri dello stato civile italiano di un atto valido secondo la legge straniera, non certamente a riconoscere che un matrimonio tra omosessuali possa produrre nel nostro ordinamento gli effetti personali e patrimoniali del rapporto di coniugio indicati dal codice civile  né, tantomeno, che possa essere celebrato in Italia.

La diversità di sesso tra i nubendi, pur non essendo imposta espressamente da alcuna previsione legislativa (il nostro codice non ne fa menzione tra le condizioni “necessarie” per contrarre matrimonio), è infatti considerata una norma “priva di disposizione”, fondata su una tradizione pressoché millenaria (ma ciò non vuol dire immutabile) del rapporto di coniugio.

Al di delle argomentazioni del Tribunale toscano e del peso specifico della decisione, non si può negare come la vicenda in oggetto evidenzi, come è già accaduto in passato, il ritardo della nostra legislazione sui diritti degli omosessuali e, più in generale, delle coppie di fatto, temi di stridente attualità sui quali il silenzio del nostro legislatore è ormai divenuto pressoché assordante.