La legge delega sulla riforma del Codice della strada, approvata dalla Commissione Trasporti della Camera dopo mesi di lavoro, dovrebbe approdare in Parlamento per la discussione finale nel prossimo autunno.
Le novità sono più d’una, soprattutto riguardo la sicurezza delle strade, la revisione dei limiti di velocità, i meccanismi di decurtazione dei punti alla patente ed il transito nelle corsie preferenziali riservate ai mezzi pubblici che, verosimilmente, in futuro potranno essere percorse anche da ciclomotori e biciclette.
L’innovazione più importante o, per meglio dire, più attesa non è però connessa ad un’eventuale riforma del codice della strada, bensì di quello penale. Sembrano infatti sussistere possibilità concrete che venga finalmente introdotto anche nel nostro ordinamento il reato di omicidio stradale.
Sono in molti, ormai da tempo, a ritenere che le tradizionali fattispecie delittuose contro la vita umana tipizzate dal nostro codice penale (omicidio volontario, colposo e preterintenzionale) non consentano di sanzionare proporzionatamente quanti, dopo aver fatto uso di droghe o di alcol, si mettono al volante attentando deliberatamente non solo alla vita propria, ma anche a quella altrui.
Non si può parlare, infatti, di semplice imprudenza o, addirittura, di tragiche fatalità al cospetto di incidenti stradali causati da soggetti alla guida di un’automobile sotto l’effetto di sostanze che alterano negativamente la percezione sensoriale.
Discorso analogo per quanti viaggiano a velocità letteralmente scriteriate, superiori al doppio o al triplo del limite consentito, o si danno alla fuga dopo l’incidente.
Valutare crimini così sconsiderati alla stregua di un delitto colposo, finanche aggravato, non appare assolutamente proporzionato rispetto alla potenzialità lesiva di questo tipo di condotte, certamente non qualificabili come involontarie o inconsapevoli.
Chiunque può colpevolmente causare o rimanere vittima di un sinistro stradale, anche con conseguenze funeste; non appare corretto, tuttavia, considerare ogni incidente una mera conseguenza del destino.
Nel corso del 2013 si sono registrati ben 973 episodi di “pirateria stradale”, con 1.168 feriti e 114 morti: in pratica, una vittima di “violenza” stradale ogni tre giorni.
Lo Stato, in tale prospettiva, non può esimersi dal responsabilizzare o, più correttamente, dal richiamare ogni cittadino al rispetto di determinati obblighi e principi, anche mediante il ricorso al precetto penale. Non per soddisfare dal punto di vista giuridico l’istinto di vendetta dei familiari di vittime innocenti della strada, ma per sanzionare adeguatamente gli autori di condotte che la collettività intera legittimamente percepisce come gravemente antisociali.
L’effetto deterrente, in tale prospettiva, è di certo essenziale, ma non sufficiente. Occorre investire molto sull’educazione al rispetto delle regole e dei principi di una società civile, a cominciare dalle scuole.