Diritto all’oblio e i principi costituzionali – 17 luglio 2014 –

Il diritto all’oblio, vale a dire il diritto di sottrarsi allo sguardo indesiderato del prossimo, soltanto di recente, soprattutto con l’esponenziale informatizzazione e digitalizzazione della nostra società, ha assunto contorni più definititi, integrando i presupposti di una situazione giuridica soggettiva meritevole di tutela.

Sono lontani, per non dire remoti, i tempi in cui tali esigenze non venivano avvertite o, nella migliore delle ipotesi, destinate a soccombere al cospetto di altri valori ritenuti aprioristicamente prevalenti, come l’informazione e la libera manifestazione del pensiero.

Con la crescente ed inarrestabile invadenza di internet, l’interesse della persona “comune” a celare determinate informazioni e vicende del proprio vissuto prive di attualità è divenuto giuridicamente rilevante.

Il diritto all’oblio, pur non formando oggetto di alcuna specifica disposizione legislativa, ha così gradualmente assunto una propria fisionomia e trovato un saldo ancoraggio ai principi costituzionali. Qualificarlo tuttavia un valore incondizionato sarebbe un’approssimazione evidente.

È in questa prospettiva che appaiono condivisibili le considerazioni recentemente svolte dalla Corte di Giustizia Europea (causa C-131/12 del 13 maggio scorso) che, contrariamente a quanto riportato da taluni organi di stampa, non ha riconosciuto alcun diritto assoluto “alla riappropriazione” di un’informazione presente in rete, ma – cosa ben diversa – la prevalenza del diritto “all’oblio” rispetto all’interesse “sociale” alla conoscibilità del dato, quando quest’ultimo non appare più attuale. Da qui l’obbligo per il gestore del motore di ricerca di eliminare i link delle pagine web contenenti dette informazioni.

Per quanto non adeguatamente delineati i criteri che dovrebbero essere considerati per la valutazione dell’attinenza e dell’attualità di una determinata notizia, alla Corte europea va il merito di aver evidenziato il problematico rapporto tra l’oblio e la libera manifestazione del pensiero, la cui inconciliabilità si risolve a favore del primo ove non sia concreto ed effettivo l’interesse sociale alla notizia.

Alla luce dei principi stabiliti dai giudici europei, Google ha messo a disposizione un modulo web per consentire agli interessati di formalizzare la richiesta di rimozione di un link verso pagine ritenute non più rilevanti sul proprio conto; anche Microsoft, secondo le ultime indiscrezioni, starebbe per fare altrettanto.

Non si possono che salutare con soddisfazione simili aperture al riconoscimento del diritto all’oblio di ogni utente, come peraltro già auspicato con la Direttiva 95/46/CE, ma il processo sarà verosimilmente tutt’altro che agevole e con ogni probabilità presenterà più di un problema, soprattutto se l’applicazione del principio giurisprudenziale verrà intesa non nel mero auspicio di elidere indebite limitazioni alla libertà del web, come in prima battuta sembrerebbe, bensì di concepire il progresso informatico e tecnologico come una risorsa nel complesso bilanciamento del diritto alla riservatezza e l’interesse pubblico all’informazione.