In base alla normativa comunitaria (Direttiva 98/5/CE, recepita dal nostro Paese con il decreto legislativo 96/2011), ogni avvocato abilitato all’esercizio della professione in un qualsiasi Stato membro dell’Unione ha la possibilità di svolgere liberamente l’attività forense in tutta Europa. Il diritto di ogni cittadino europeo di esercitare senza impedimenti la propria professione anche in uno stato diverso da quello di appartenenza deriva, infatti, dal principio comunitario di libera circolazione dei servizi e di stabilimento, corretta e giusta trasposizione nel campo professionale dei principi fondamentali dell’Ue, in linea con lo spirito e le finalità del Trattato. Avvalendosi della normativa in vigore, un avvocato “comunitario” può quindi chiedere l’iscrizione nella sezione speciale di un Albo italiano, utilizzando il proprio titolo di origine; dopo tre anni di effettivo e regolare svolgimento della professione nel nostro Paese, affiancato da un avvocato italiano, il professionista “stabilito” può fare istanza al competente Consiglio dell’Ordine di iscrizione nell’Albo con la qualifica e il titolo di avvocato.
Compiuto l’iter sopra menzionato, l’equiparazione tra un avvocato “integrato” e uno regolarmente abilitato dal Paese ospitante è totale. La questione, contrariamente a quanto potrebbe essere indotti erroneamente a credere, non riguarda un trascurabile numero di legali residenti all’estero che intendano esercitare la professione nel nostro Paese, ma un vero e proprio esercito di giovani (e non solo) aspiranti avvocati, intenzionati ad aggirare l’ostacolo dell’esame di riabilitazione. Il procedimento è semplice, per quanto non alla portata di tutte le tasche: basta diventare “avvocati” in un Paese membro dell’Ue ove l’accesso alla professione forense è, per così dire, più agevole che in Italia, magari con il supporto di una società proliferate negli ultimi anni e, quindi, attendere un triennio per ottenere l’agognato titolo anche nel nostro Paese. L’iscrizione, accertata a regolarità formale del percorso estero, è nella sostanza un atto dovuto: i singoli Ordini non possono opporre alcun rifiuto di carattere discrezionale, come peraltro stabilito anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 28340/2011), né tantomeno frapporre ostacoli ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa comunitaria. Dopo la Spagna, l’ultima frontiera attuale del turismo forense pare essere divenuta la Romania. Nell’attesa di comprendere quali saranno le prossime mete per i futuri aspiranti, è certamente opportuno riflettere seriamente sulle ragioni di una prassi elusiva che ha assunto, senza alcuna enfasi, i connotati di un vero e proprio abuso del diritto. Se si ritiene ormai obsoleto e inadeguato, anche dal punto di vista meritocratico, il sistema attuale, è giusto riformarlo, magari ripensando il percorso forense sin dall’università, non per garantire interessi corporativi, ma semplicemente per rispettare un principio sancito dall’articolo 33 della nostra Costituzione.