Il danno “da vacanza rovinata” va risarcito – 15 agosto 2013 –

Più di un italiano su due quest’estate non è stato, ovvero non andrà in vacanza, soprattutto per ragioni economiche.
Sembrano lontani, ormai, i tempi in cui il c.d. “popolo dei vacanzieri”, dopo mesi di lavoro e stress quotidiano, si concedeva in massa la sacrosanta vacanza, anche sostenendo costi non indifferenti, per trovare un minimo di riposo e di svago durante le giornate più calde dell’anno.
In ogni caso c’è da dire, come peraltro confermato da molteplici e più o meno noti casi balzati agli onori delle cronache, che non sempre la vacanza è sinonimo di relax, piacere e divertimento; non di rado, infatti, il turista può rimanere vittima della pessima organizzazione, ma diciamo pure dell’inadempimento del tour operator di turno, che può trasformare un soggiorno da sogno, sinanche pianificato in ogni dettaglio e senza badare a spese, nel peggiore degli incubi.
Ecco quindi che si ritorna alla routine quotidiana paradossalmente più stanchi e più stressati rispetto alla partenza, oltretutto con la triste consapevolezza di non avere speso, diciamo così, nel migliore dei modi i propri risparmi.
Tuttavia in questi casi, allorquando le informazioni dei depliant forniti dall’agenzia di viaggio si rivelano mendaci e il soggiorno meraviglioso che legittimamente ci si attende di trascorrere si rivela un vero e proprio supplizio, non tutto è perduto.
È bene tenere presente, infatti, che, il “Codice del turismo”, introdotto dal decreto legislativo n. 79/2011, ha esplicitamente riconosciuto la risarcibilità del danno “da vacanza rovinata”, vale a dire di quel pregiudizio (ovviamente di natura non patrimoniale) consistente nel disagio e nell’afflizione del turista per non aver potuto godere pienamente del soggiorno programmato a causa della condotta inadempiente del tour operator.
Il turista, infatti, per espressa previsione normativa, in queste circostanze è legittimato a richiedere “oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all’irripetibilità dell’occasione perduta”.
Ovviamente meri disturbi o semplici fastidi non possono giustificare alcuna pretesa risarcitoria: l’inadempimento o inesatta esecuzione della prestazione dell’operatore deve essere di una certa importanza e, comunque, tale da condizionare negativamente le specifiche esigenze ricreative sottese al viaggio.
Non è opportuno, ad ogni modo, che il malcapitato viaggiatore, in caso di vacanza “rovinata”, indugi troppo nel formalizzare le proprie doglianze all’organizzatore del viaggio; a norma dell’articolo 49 del predetto decreto, difatti, per ottenere un risarcimento integrale dei danni patiti, le mancanze nell’esecuzione del contratto devono essere contestate al tour operator entro dieci giorni dalla data di rientro nel luogo di partenza.