Si preannunciano tempi duri per i coniugi divorziati che vivono una stabile e duratura relazione di coppia more uxorio.
La Corte di Cassazione, con una recente sentenza che appare destinata a far discutere, ha difatti stabilito che se l’ex coniuge ha una nuova relazione “di fatto”, viene meno definitivamente il diritto all’assegno divorzile riconosciuto in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In altre parole, non soltanto una nuova unione coniugale, ma anche la nascita di una famiglia “di fatto” può determinare per sempre la perdita di tale beneficio che, essendo riconducibile a ragioni di solidarietà “post-matrimoniale”, non avrebbe più alcuna giustificazione se dovesse sorgere un altro legame familiare con un nuovo partner.
Un principio in un certo senso analogo era stato peraltro già sancito dai giudici di Piazza Cavour con una nota sentenza del 2011. All’epoca, in ogni caso, la Corte si limitò a delineare un’ipotesi di semplice “sospensione” dell’assegno di mantenimento per l’ex coniuge, sul presupposto che la famiglia “di fatto” fosse un legame precario per definizione e, in quanto tale, non idoneo ad incidere in maniera definitiva sulle situazioni giuridiche dei conviventi.
Con la sentenza dello scorso 3 aprile invece la Cassazione è andata ben oltre, riconoscendo in maniera molto più netta ed esplicita il ruolo e l’importanza dei legami “di fatto” in ambito familiare.
Non ogni relazione more uxorio, tuttavia, può determinare automaticamente l’esonero definitivo dagli obblighi assistenziali e solidaristici nei confronti dell’ex coniuge bisognoso.
Quando una relazione “di fatto” tra due persone assume connotati di “stabilità e continuità”, cioè a dire quando “i conviventi elaborino un progetto ed un modello di vita in comune (analogo a quello che di regola caratterizza la famiglia fondata sul matrimonio)”, la mera convivenza diviene qualcosa di più e, dunque, si può ritenere che è nata una vera e propria famiglia “di fatto”.
Di conseguenza solo quando il nuovo legame tra i conviventi è serio e stabile, secondo i giudici di legittimità, “si rescinde ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale e, con ciò, ogni presupposto per la riconoscibilità di un assegno divorzile, fondato sulla conservazione di esso, pur dovendosi ribadire che non vi è né identità, né analogia tra il nuovo matrimonio del coniuge divorziato, che fa automaticamente cessare il suo diritto all’assegno, e la fattispecie in esame che necessita di un accertamento e una pronuncia giurisdizionale”.
Ancora una volta, in materia di unioni “di fatto”, è toccato all’interprete supplire alle carenze di un legislatore alquanto distratto o, molto più semplicemente, indifferente rispetto ad una realtà sociale ben visibile, che gode anche di un evidente, per quanto indiretto, rilievo sotto il profilo costituzionale.