Con la recente definitiva approvazione del regolamento di attuazione dell’art. 5, comma 1, della l. n. 219/2012, è finalmente venuta meno ogni residua forma di discriminazione tra filiazione “naturale” e “legittima”, che aveva caratterizzato il previgente impianto codicistico.
La modifica normativa, in vigore dallo scorso 31 marzo, ha difatti esteso il “principio di unicità” dello stato giuridico di figlio anche al regolamento di stato civile, sostituendo in sostanza l’anacronistica formula “figlio naturale” con la locuzione “figlio nato fuori del matrimonio” anche nell’ambito del D.P.R. n. 396/2000 (il c.d. “regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento di stato civile”).
Può dunque dirsi completata l’articolata opera di adeguamento e “pulizia” normativa resa necessaria dall’emanazione della legge 219/2012 che, a distanza di oltre sessant’anni dalla promulgazione della Costituzione, ha finalmente equiparato lo status di tutti i figli, prevedendo l’unificazione delle disposizioni che disciplinano i diritti e i doveri dei genitori nei confronti della prole, nata sia in costanza di matrimonio che fuori da esso.
La riforma della filiazione, attesa da molti anni non soltanto da esperti e addetti ai lavori, ha posto fine ad un’ingiusta ed odiosa diversità di trattamento tra figli sotto il profilo giuridico e, soprattutto, concettuale.
Prima ancora delle differenze di disciplina e di tutela (ad esempio, erano diversi i regimi di “accertamento” dei relativi status tra figli naturali e legittimi, i vincoli parentali che si creavano con gli altri membri della famiglia e vi era una sostanziale differenziazione in materia successoria), quel che appariva più odiosa ed intollerabile era la manichea suddivisione tra figli di “serie A” e figli di “serie B”.
Alquanto improprio, ma certamente assai eloquente in tale ottica appariva anche l’utilizzo della formula “filiazione legittima” per individuare, assumendo quasi una prospettiva giusnaturalistica, i figli nati da genitori tra loro legati da un vincolo matrimoniale, contrapponendoli a quanti (figli “naturali”) non erano nelle condizioni, verrebbe da dire, di “fregiarsi” della medesima onorificenza.
L’esistenza di diverse “categorie” di figli, distinguendo una tipologia di filiazione meritevole di maggiori tutele rispetto ad un’altra, ha rappresentato per oltre mezzo secolo una macchia indelebile per il nostro diritto di famiglia, il frutto di una datata ed ancestrale concezione del nucleo familiare e dei rapporti tra genitori e figli che non ha mai trovato cittadinanza nella nostra Costituzione.
D’ora in avanti non sarà dunque più necessario aggiungere alcun epiteto al termine “figlio”, perché ogni norma statale attualmente riconosce e tutela allo stesso modo tutti i figli, a prescindere dalle relazioni intercorsa tra i genitori.
Meglio tardi che mai.