Nel suo ultimo rapporto del 2015, Trasparency International, l’Associazione che analizza la percezione della corruzione a livello internazionale, ha collocato l’Italia al sessantunesimo posto.
Per alcuni osservatori si tratta di un buon risultato considerando che soltanto qualche anno fa era sessantanovesima al pari del Ghana e della Macedonia, per il livello di corruzione percepita.
A ben vedere c’è poco da essere ottimisti poiché pur avendo guadagnato qualche posizione in classifica, il nostro Paese conferma la propria pessima reputazione essendo tra i ventotto dell’Unione Europea secondo soltanto alla Bulgaria in fatto di trasparenza.
L’indagine riguarda la corruzione percepita che, come si è detto, è molto rilevante mentre quella denunciata formalmente è in netta diminuzione.
Ecco dunque che un primo punto nella lotta al fenomeno corruttivo dovrebbe essere quello di superare il divario tra la percezione e l’accertamento effettivo della corruzione nel pubblico e nel privato al fine di realizzare concreti interventi nel contrasto alla stessa, che non può essere relegato nel solo campo della repressione bensì, forse principalmente, attraverso l’utilizzo della leva della prevenzione.
Risulta infatti essere sempre più convincente l’idea che la sanzione penale dovrebbe essere contenuta nel suo naturale alveo di extrema ratio di tutela e ciò è possibile tanto più dove sussistono efficienti presidi di carattere preventivo alla concretizzazione del reato.
Bisogna riconoscere che ad oggi l’Italia ha messo in campo strumenti legislativi, come la legge n. 190 del 2012, utili al contrasto in chiave preventiva e repressiva alla corruzione ormai unanimemente considerata un fenomeno molto diffuso al quale vanno imputate le principali cause della inefficienza dei servizi utili alla collettività e della violazione del principio di uguaglianza.
Tuttavia viene da chiedersi se ciò può bastare oppure è necessario un ulteriore sforzo anche al rischio di comprimere taluni nostri diritti.
È su questo piano che è aperto il dibattito sull’utilità del whistleblowing, ancora poco noto in Italia, anche se introdotto con la già indicata legge n. 190 del 2012, ma molto utilizzato in altri paesi ed in particolare negli Stati Uniti.
Si tratta di uno strumento legale, ideato negli Stati Uniti, per incentivare e tutelare chi denuncia un illecito di cui è a conoscenza, commesso nel luogo in cui lavora.
Secondo i detrattori della nuova disposizione si tratta di un inconsistente elogio della delazione, di una disposizione palesemente anacronistica che ripropone metodi invasivi nella “vita degli altri”, parafrasando il noto film di Florian Henckel von Donnersmarck sulle attività della Stasi per spiare le possibili deviazioni dei cittadini dell’ex Repubblica Democratica Tedesca dall’ortodossia del comunismo.
Bisogna dire che effettivamente nonostante gli sforzi del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di evidenziare che il whistleblowing “non è una delazione, ma una doverosa assunzione di responsabilità da parte dei cittadini e l’obiettivo dell’Autorità che presiedo è quello di combattere la mentalità omertosa e indurre i cittadini a farsi parte diligente e denunciare gli illeciti” fino ad ora non ha riscosso un grande consenso contrariamente da quanto è avvenuto per esempio negli Stati Uniti, dove costituisce il principale mezzo per combattere le frodi contro il Governo.
Si tratta effettivamente di un tema molto delicato che poggia su un difficile bilanciamento tra libertà del singolo e interesse della collettività ma verosimilmente la diffusa diffidenza verso il fenomeno che in senso lato potremmo definire del “pentitismo” è dovuta anche all’ormai noto distorto utilizzo dello stesso da parte delle organizzazioni malavitose al punto che sempre più numerose sono le istanze affinché la legge sui pentiti, pur avendo innegabilmente consentito di raggiungere importanti risultati alla lotta contro la criminalità organizzata, si ritiene debba essere abolita.
La partita è quindi nella mani del legislatore che deve far recuperare credibilità ad una impostazione, ovvero ad uno strumento troppo spesso utilizzato come arma impropria da parte di coloro che dallo stesso dovevano essere perseguiti.