Embrioni scambiati: genetici e gestanti, genitori contro – 4 settembre 2014 –

Lo scorso 8 agosto il Tribunale Civile di Roma ha respinto il ricorso in via cautelare dei genitori “genetici” dei due gemelli concepiti in vitro, i cui embrioni erano stati precedentemente scambiati per errore in un ospedale della Capitale.

I ricorrenti chiedevano la collocazione dei neonati in una struttura idonea, previa separazione dalla coppia gestante e, in subordine, il riconoscimento di un vero e proprio diritto di visita preordinato alla costruzione di un legale affettivo con i piccoli.

La drammaticità della vicenda, senza precedenti nel panorama giuridico italiano, è tristemente nota.

Due coppie si erano rivolte presso un ospedale romano per accedere alle tecniche di fecondazione omologa, vale a dire la tipologia di procreazione medicalmente assistita che prevede soltanto l’utilizzo di materiale biologico appartenente all’uomo e alla donna che si sottopongono al trattamento.

A causa di un tragico errore umano, gli embrioni delle due coppie – precedentemente formati in vitro con i rispettivi patrimoni genetici – vengono però scambiati al momento degli impianti in utero.

Soltanto una delle due operazioni di procreazione medicalmente assistita, peraltro, è andata a buon fine, con la successiva nascita dei due gemelli attualmente contesti dai genitori “genetici” e dalla coppia “gestante”, tutti determinati ad assumersi la responsabilità genitoriale.

In questa fase la controversia è stata decisa, non senza un comprensibile travaglio dell’organo giudicante che emerge chiaramente dal testo dell’ordinanza, a vantaggio dei genitori che hanno portato avanti gestazione e parto.

Stabilire la prevalenza tra la genitorialità genetica e quella di gestazione, in questo caso contrapposte, non è certamente semplice, ma la soluzione individuata appare per certi versi l’unica possibile, posto che la legge è formalmente chiara in questo senso. Secondo le vigenti disposizioni normative, infatti, la madre del neonato è senza eccezione colei che lo partorisce.

L’incontrovertibilità dell’assunto, che all’epoca della promulgazione del nostro codice civile non era minimante in discussione, è tuttavia attualmente incrinata dai notevoli progressi della scienza e della medicina che, di fatto, hanno generato un vuoto normativo, nel caso di specie colmato dal giudice valorizzando un concetto di diritto all’identità “sempre più sganciato dalla verità genetica della procreazione e sempre più legato al mondo degli affetti ed al vissuto della persona cresciuta ed accolta all’interno di una famiglia”.

Il principio di verità genetica, nel vigente contesto legislativo in materia di filiazione, difatti non può ritenersi sovraordinato rispetto agli altri interessi in conflitto, non solo dei minori all’acquisizione dello status di figli, ma anche della donna gestante.

A questo punto, l’unica tutela che sembra residuare per i genitori “genetici” è quella risarcitoria, con la certezza però che nessuna somma di denaro potrà mai riparare o compensare questo danno.