Divorzio, l’assegno light e un finale da scrivere – 12 maggio 2017 –

L’eco che ha suscitato la sentenza della Corte di Cassazione del 10 maggio scorso in tema di assegno di mantenimento si spiega per una serie di ragioni. In primo luogo certamente perché la decisione inverte o quanto meno modifica in modo rilevante, un orientamento giurisprudenziale granitico quasi trentennale, il quale stabiliva che l’assegno di mantenimento al pari di quello di divorzio, dovesse essere determinato in base al tenore di vita che la coppia aveva durante il matrimonio, con il dichiarato scopo di consentire alla parte ritenuta economicamente più debole, per lo più la donna come i dati statistici rilevano, di mantenere lo stesso livello di benessere goduto nel corso del matrimonio. Oggi, alla luce dei nuovi parametri riscritti dagli Ermellini, l’assegno di mantenimento dovrà essere corrisposto valutando l’indipendenza o l’autosufficienza economica dell’ex coniuge che lo richieda. Tradotto, il versamento dell’assegno non è più quasi automatico come prima in quanto può essere negato se chi lo invoca ha indipendenza economica ovvero la possibilità concreta di conseguirla.

I giudici della Suprema Corte si spingono sino ad indicare quali sono i principali indici per accertare tali condizioni ovvero: 1) il possesso di redditi di qualsiasi specie; 2) il possesso di patrimoni mobiliari ed immobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri e del costo della vita nel luogo di residenza della persona che richiede l’assegno; 3) le capacità e le possibilità effettive di lavorare, in relazione alla salute, all’età, al sesso ed al mercato del lavoro; 4) la stabile possibilità di una casa di abitazione.

Come si può vedere, pertanto, non è più sufficiente dimostrare la propria debolezza economica per conseguire l’assegno di mantenimento, essendo necessario anche provare di non versare in alcuna delle sopraindicate situazioni.

La decisione dei giudici del Palazzaccio è apprezzabile non soltanto per una disamina approfondita dell’argomento ma anche per aver colto la ormai diffusa richiesta di un cambiamento di regole sul tema considerando che anche in ragione della stringente crisi economica, le famiglie sono sempre più povere e difficilmente un solo reddito può garantire il mantenimento dell’intero nucleo. Inoltre, come numerosi studi hanno accertato, le separazioni costituiscono eventi di rottura che innescano condizioni di impoverimento oltre che di isolamento ed emarginazione.

Per altri versi, non si può ignorare che le separazioni dei coniugi sono sempre più conflittuali al punto da essere considerate una vera e propria emergenza sia sotto il profilo economico che per quanto riguarda la tutela dei figli che prima e più di altri ne subiscono le conseguenze.

La platea degli interessati all’argomento peraltro è sempre più ampia se si considera che in Italia si registrano oltre novantamila separazioni e circa ottantamila divorzi che purtroppo sono fonte oltre che della disgregazione delle famiglie, non di rado di eventi drammatici come per esempio, quando vengono contesi i figli in tenera età oppure quando il genitore che ha più ascendente su di loro li manipola per bramosia di vendetta nei confronti dell’ex.

Un comportamento che ha contribuito a far aumentare il numero di bambini vittime di alienazione genitoriale.

Tuttavia, contrariamente a quanto si potrebbe ritenere, la decisione della Corte di Cassazione pur costituendo una tappa importante, non è l’approdo definitivo.

É tempo che anche il nostro Paese, così come accade in altri ordinamenti giuridici, riconsideri la possibilità di intervenire sulle attuali leggi relative alle separazioni e divorzi, aggiornandole tenendo conto della corrente realtà sociale, economica e culturale. Tra i primi interventi utili potrebbe essere considerata la possibilità di intese preventive finalizzate alla regolamentazione, prima del matrimonio o anche prima delle unioni civili, delle conseguenze che potrebbero scaturire dallo scioglimento del vincolo. Soluzione che contribuirebbe ad una drastica riduzione del contenzioso.