E’ ormai prossima la bella stagione e si avvicina, per molti italiani, il tempo di pianificare le tanto agognate ferie estive. Non di rado, però, una vacanza da sogno, sinanche organizzata nei minimi dettagli, può purtroppo trasformarsi in un supplizio. Sia che si decida di trascorrere un periodo di relax al mare piuttosto che in montagna, in un paradiso tropicale o in una splendida città europea o d’oltreoceano, la vacanza potrebbe infatti riservare incresciose sorprese a causa di una cattiva organizzazione o, per meglio dire, di un inadempimento dell’imprenditore turistico che ha proposto il pacchetto. Se un incubo del genere si dovesse materializzare, è bene non disperare. Con l’entrata in vigore del c.d. “Codice del turismo”, introdotto dal Decreto Legislativo n. 79/2011, infatti, ha assunto una precisa fisionomia il danno “da vacanza rovinata”, vale a dire quel pregiudizio connesso al mancato piacere del viaggio turistico, inteso quale momento di svago e riposo. Negli ultimi anni, essendo il turismo divenuto un vero e proprio fenomeno di massa, la vacanza è divenuta pacificamente un bene “essenziale”, idoneo cioè ad influenzare la qualità di vita delle persone, la cui lesione può essere fonte di responsabilità contrattuale per il tour operator che ha proposto il pacchetto rivelatosi insoddisfacente.
L’articolo 47 del Codice del turismo dispone, difatti, che “nel caso in cui l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano il pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 c.c., il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all’irripetibilità dell’occasione perduta”. In altri termini, oltre alla possibilità di invocare la risoluzione del contratto turistico per inadempimento e la restituzione di quanto corrisposto al momento dell’acquisto del pacchetto, al malcapitato viaggiatore è riconosciuto anche il diritto ad ottenere la condanna dell’imprenditore turistico al riconoscimento del pregiudizio non patrimoniale causato dallo stress e dalla frustazione per la vacanza rovinata. Ovviamente non ogni minimo disagio può giustificare la risarcibilità di tale danno. L’azione di risarcimento è limitata, difatti, per espressa previsione legislativa, ai soli casi in cui “l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano il pacchetto turistico non sia di di scarsa importanza”, al fine di evitare controversie bagatellari per danni di modesta entità riconducibili a piccoli inconvenienti o semplici disagi, certamente fastidiosi per chi li subisce ma non tali da condizionare la vacanza: si pensi, a titolo esemplificativo, al malfunzionamento del frigobar o del televisore all’interno della stanza ove il turista è ospitato. Previsione certamente corretta se si considera la crescente e sempre più evidente propensione alla conflittualità di noi italiani.