Il padre può stare accanto al nascituro – 26 novembre 2009 –

Anche il padre lavoratore, al pari della madre, è titolare di un autonomo e speculare diritto al congedo di paternità per un periodo di cinque mesi, ovvero per tutta la durata dell’eventuale congedo di maternità non goduto.

La Sezione Lavoro del Tribunale Civile di Firenze, con sentenza n. 1169 dello scorso 16 novembre, ha accolto il ricorso di un genitore che chiedeva il riconoscimento del proprio diritto al pagamento dell’indennità ex art. 28 T.U. 151/2001.

A sostegno della propria richiesta il ricorrente, lavoratore dipendente coniugato con una libera professionista, rilevava che, a seguito della nascita della loro figlia nell’agosto 2007, si era trovato nella necessità di chiedere il congedo di paternità in ragione delle precarie condizioni di salute della moglie.

Lo stesso asseriva inoltre che l’Inps, anziché riconoscere un’indennità pari all’80% della retribuzione per un periodo di cinque mesi, oltre ai 15 giorni spettanti ex lege per parto prematuro, si fosse illegittimamente limitata a corrispondere le somme dovute per un periodo inferiore, pari ai soli tre mesi successivi al parto.

Tale diniego trovava giustificazione, secondo l’Ente previdenziale, nel fatto che la madre non avesse avanzato alcuna pretesa in relazione ai due mesi antecedenti la data del parto e che, ad ogni buon conto, quest’ultima non avesse versato i relativi contributi nella gestione assistenziale di riferimento.

Il Tribunale fiorentino, tuttavia, con una decisione destinata certamente a non rimanere isolata, ha ritenuto tali doglianze meritevoli di accoglimento, interpretando la normativa di riferimento alla luce dei principi costituzionali vigenti in materia.

A parere del Giudicante non vi sarebbe, in realtà, alcuna ragione per escludere l’estensione di una simile tutela anche nei confronti del padre, posto che lo stesso art. 28 T.U. 151/2001, che parrebbe riconoscere tale diritto all’uomo a condizione che la madre sia una lavoratrice, non sarebbe di alcun ostacolo; la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 144/1987, ha infatti stabilito che ogni riferimento operato sul punto dal legislatore alla “madre lavoratrice” debba essere inteso, più semplicemente, alla “madre”, indipendentemente dal fatto che questa risulti occupata o meno.

D’altro canto, come peraltro si legge proprio in una Circolare Inps del 17.01.2003, “la ratio dell’astensione obbligatoria post – partum vuole garantire al neonato, proprio nei primi tre mesi di vita, l’assistenza morale ed affettiva di un genitore”, poiché il bene che la norma è chiamata a tutelare non è esclusivamente il benessere della donna ma, anche e soprattutto, la cura del neonato.

In tale ottica, il ruolo del padre è fondamentale e, di conseguenza, il diritto di quest’ultimo a godere del pieno congedo di paternità non può non essere correlato all’analoga facoltà che sarebbe spettata alla madre, poiché prestare il proprio sostegno alla compagna nelle more del parto si traduce, inequivocabilmente, anche in un’assistenza a beneficio del nascituro.