Minori in affido, l’adozione è un’altra cosa – 21 novembre 2013 –

Non cessa di suscitare polemiche la recente decisione del Tribunale dei Minori di Bologna di affidare temporaneamente una bimba straniera di tre anni, con il padre all’estero e la madre in condizioni di difficoltà, ad una coppia omosessuale con cui la piccola aveva già un preesistente legame affettivo.
All’indignazione di quanti ribadiscono fermamente l’importanza della famiglia “tradizionale”, vale a dire composta da un uomo e una donna, nel processo di equilibrato sviluppo e di crescita di un minore, si contrappone l’esultanza di coloro che, da anni, combattono per il riconoscimento della possibilità di adottare figli anche per le coppie omosessuali.
Dalla lettura del discusso provvedimento è però agevole comprendere come la vicenda non sia stata posta nei termini più corretti dagli organi di informazione. In altre parole, tanto rumore per nulla.
La questione dei diritti degli omosessuali, per quanto importante e di stringente attualità, è difatti del tutto estranea alla vicenda in oggetto.
L’affido temporaneo, in realtà, è cosa ben diversa dalla stabile adozione del minore, riservata espressamente dal legislatore alle sole coppie sposate, peraltro con uno stabile legame di convivenza.
L’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, rubricata “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori” prevede, infatti, che, in presenza di difficoltà (transitorie) del nucleo familiare di origine, il figlio minorenne possa essere affidato in via temporanea ad un’altra famiglia “preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno” o, in subordine, a una “comunità di tipo familiare”.
Dell’affido provvisorio di un minore, quindi, possono essere destinatari (oltre ai nuclei familiari fondati sul matrimonio) anche istituti, comunità familiari, coppie o single, poco importa se etero oppure omosessuali.
L’interesse in gioco è unicamente quello del minore, cui deve essere assicurato in via temporanea, al di fuori delle mura domestiche, un contesto di cura amorevole da parte di persone ritenute a ciò idonee.
Ciò posto, ben si comprende come le animate dispute seguite alla divulgazione di questa notizia trascendano oggettivamente il caso concreto, che nulla ha a che vedere con la dibattuta questione dell’adozione.
Al di là dell’effettiva portata del provvedimento, ad ogni modo, non si può negare che il tema dei diritti degli omosessuali abbia un indubbio rilievo sociale e culturale.
È senz’altro auspicabile, a tal proposito, la promozione di un serio e sereno dibattito parlamentare, scevro da pregiudizialità ideologiche, anche alla luce delle recenti pronunce, sia nazionali che comunitarie, in relazione alla possibilità di estendere anche alle coppie non sposate, sia etero che omosessuali, taluni diritti riconosciuti dal nostro legislatore unicamente ai coniugi.