Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4899 dello scorso 26 ottobre, in aperto contrasto con taluni precedenti amministrativi e con più di una pronuncia della Corte di Cassazione, ha ritenuto del tutto improduttivi di effetti nel nostro ordinamento giuridico e, quindi, non trascrivibili le unioni contratte all’estero tra persone dello stesso sesso.
Al netto del deprecabile accanimento, ai limiti del linciaggio mediatico, da parte di taluni organi di stampa nei confronti del relatore della sentenza, non si può non rilevare come la questione, che potrebbe a prima vista apparire strettamente tecnica, è in realtà l’ennesima e più recente dimostrazione dell’evidente “cortocircuito” che nel nostro ordinamento è generato della mancanza di disposizioni legislative in materia di unioni tra persone dello stesso sesso.
Al pari di altri precedenti sia civili che amministrativi, la sentenza emessa nei giorni scorsi dal Consiglio di Stato (che, è bene rammentare, è un organo amministrativo e giurisdizionale di rilievo costituzionale, meritevole del massimo rispetto e considerazione) offre un’interpretazione della dibattuta vicenda – o, per meglio dire, una delle possibili interpretazioni – che tende a supplire ad un vuoto legislativo evidente.
Il problema non è quindi la sentenza in sé o il contrasto giurisprudenziale che la stessa alimenta, ma la mancanza di una legge ad hoc, che contribuisce a complicare esponenzialmente il lavoro degli interpreti, oltre a minare gravemente il principio della certezza del diritto.
Orbene, se da un lato si può di certo ritenere non convincente o condivisibile la decisione dei giudici di Palazzo Spada, dall’altro non si può non sottolineare che, in assenza di un provvedimento legislativo anche solo “minimalista” in materia di unioni tra persone dello stesso, le incertezze interpretative saranno sempre più marcate, al pari delle crescenti difficoltà di interazione tra il nostro ordinamento e le discipline di altri paesi europei che, nella loro eterogeneità, sono quantomeno accomunate dalla previsione di una forma di “registrazione pubblica” delle unioni.
La sentenza del Consiglio di Stato, pertanto, non dimostra l’inutilità di una legge sulle unioni civili, come da taluni esponenti politici precipitosamente affermato, ma afferma esattamente il contrario, vale a dire la necessità di un intervento urgente da parte del legislatore.
I giudici sono chiamati, infatti, ad interpretare la legge ed applicarla al caso concreto, ma spetta solo al Parlamento il compito di promulgare disposizioni legislative.
Non resta che auspicare, quindi, che in linea con le anticipazioni a più riprese fornite da autorevoli esponenti dell’Esecutivo e della maggioranza nel corso delle ultime settimane, si possa presto colmare anche nel nostro ordinamento un vuoto legislativo che non appare più tollerabile.