Domenica sera a Sassano, un piccolo comune in provincia di Salerno, quattro giovani di età compresa tra i quattordici e ventitre anni, seduti di fronte ad un bar, sono stati letteralmente travolti da un’auto fuori controllo, condotta a folle velocità (si parla di oltre 100 chilometri orari, in un tratto ove non è consentita un’andatura superiore ai 50 chilometri orari) da un giovane in evidente stato di ebbrezza. Il tasso di alcol del conducente, poco più che ventenne, era pari difatti al triplo del limite previsto dalla legge.
Una condotta, eufemisticamente sconsiderata, che peraltro è costata la vita anche al fratello quindicenne del giovane automobilista, uno dei quattro giovani malcapitati avventori del pubblico esercizio rimasti uccisi.
Il dramma che si è consumato la scorsa domenica è tuttavia solo l’ultimo atto di una tragedia che puntualmente si ripete da tempo immemore sulle nostre strade, in ragione dell’incoscienza di quanti non si curano delle più elementari norme sulla sicurezza stradale, ovvero deliberatamente si mettono alla guida di un veicolo in stato di ubriachezza, ovvero sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Per comprendere le reali e preoccupanti dimensioni del fenomeno, basti pensare che nel solo 2013 si sono registrati oltre 900 episodi di c.d. “pirateria stradale”, con più di mille feriti e ben 114 morti: numeri che certamente non consentono di considerare tali eventi come tragiche fatalità, se non addirittura come episodi del tutto eccezionali ed imprevedibili.
Ecco quindi che torna nuovamente al centro del dibattito politico e sociale la possibile introduzione nel nostro ordinamento del reato di omicidio stradale, una delle più attese novità in materia di circolazione di veicoli previste dalla riforma recentemente approvata dalla Commissione Trasporti della Camera, che dovrebbe approdare in Parlamento per la discussione finale nei prossimi mesi.
È largamente condivisa, infatti, la consapevolezza che la comune tripartizione delle fattispecie delittuose contro la vita umana previste dal codice penale vigente (omicidio volontario, colposo e preterintenzionale) non consenta di punire in maniera adeguata coloro che, sotto l’effetto di droghe o alcol, si mettono al volante di un autoveicolo, creando un serio pericolo per l’incolumità di ognuno.
Considerare, come di regola accade, un gesto tanto spregiudicato e incosciente alla stregua di un delitto colposo, cioè a dire caratterizzato dall’involontarietà o inconsapevolezza della condotta lesiva, appare un’approssimazione evidente.
Ben si comprende, pertanto, la necessità di introdurre una nuova ed autonoma figura di reato, per quanto la mera previsione del reato di omicidio stradale non potrà certamente rappresentare di per sé la panacea di ogni male. La sanzione, senza un’adeguata prevenzione, non è difatti di per sé sufficiente a contrastare il fenomeno.
In definitiva, lo Stato è chiamato, oltre che a reprimere, ad educare il cittadino sin dalla più tenera età al rispetto delle regole, affinché determinate condotte siano percepite dall’intera collettività come gravemente antisociali, ancor prima che illecite.