Le incertezze sulle norme che frenano il paese – 23 agosto 2017 –

Di questa torrida estate che resterà impressa negli annali statistici come una delle più calde degli ultimi lustri, avremo un vago ricordo già tra poche settimane quando il calo delle temperature preannuncerà l’approssimarsi del periodo autunnale.

Lo stesso non potrà dirsi verosimilmente per quanto riguarda le conseguenze di una recente decisione della Corte di cassazione depositata lo scorso 8 agosto con la quale, attraverso un’interpretazione innovativa della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, gli Ermellini hanno stabilito che sussiste una presunzione legale di evasione sui versamenti in conto corrente dei lavoratori autonomi, salvo il caso in cui questi provino il contrario.

Prima di oggi e a partire dalla già detta sentenza della Corte costituzionale del 2014, l’orientamento giurisprudenziale risultava netto nel ritenere che non potesse operare automaticamente la presunzione prevista dall’articolo 32 del D.P.R. 600/1973, che pertanto in quella parte veniva dichiarata incostituzionale, in quanto «lesiva del principio di ragionevolezza, nonché della capacità contributiva, essendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati a un investimento nell’ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito». L’innovativo approdo dei giudici della Cassazione riguarda anche la legge fiscale n. 193 del 2016 che è stata promulgata proprio sulla scia del delineato orientamento della Consulta.

Almeno per ora la sentenza dell’8 agosto è isolata e considerando l’ondivago orientamento giurisprudenziale, non è dato avere certezze sul fatto che la stessa potrà meglio

radicarsi nel panorama giurisprudenziale ovvero essere travolta da decisioni successive.

Tuttavia, il punto non è rinunciare al contrasto che anzi deve essere sempre più efficace all’odioso fenomeno dell’evasione fiscale, bensì evitare che in nome della stessa possa essere aprioristicamente motivata una significativa e generalizzata compressione del diritto di ogni cittadino di non subire intrusioni esterne nella propria sfera personale fino a quando non violi un precetto normativo oppure non vi siano fondati dubbi in ordine alla sua inosservanza.

Prospettiva L’interpretazione è spesso conflittuale, serve una drastica semplificazione

Un timore alquanto giustificato se si considera che non è la prima volta che interpretazioni di disposizioni legislative, soprattutto in materia fiscale, si pongono in contrapposizione con il processo evolutivo dei Paesi maggiormente sviluppati sia europei che del Nord America, nei quali è palese il rafforzamento delle garanzie dei soggetti privati nei confronti del potere pubblico.

La questione è paradigmatica di uno dei vulnus più gravi del nostro Paese, quello della illeggibilità delle regole che rende la loro interpretazione frequentemente conflittuale. In questo contesto e fin tanto che non si giungerà, come è auspicabile avvenga rapidamente, a una effettiva semplificazione dell’attuale sistema ordinamentale, il ruolo di chi è preposto a svolgere funzioni interpretative è, se possibile, ancora più determinante di quanto dovrebbe essere in una condizione di normalità, essendo chiamato a realizzare l’inderogabile presupposto di chiarezza di una norma, rendendola espressivamente semplice, priva di contraddizioni e, al contempo, coniugandola con la prevedibilità degli effetti che con ragionevole consapevolezza può ipotizzarsi vadano a impattare gli interessi dei diretti destinatari ma anche, più in generale, il sistema sociale ed economico di riferimento.

La regolamentazione, vale a dire il quadro normativo all’interno del quale vengono delineati i margini di libertà, tutele e obblighi di ognuno, non può pertanto esaurirsi nella mera produzione della legge ma anche, forse soprattutto, in una condizione di sovrabbondanza legislativa, nella sua interpretazione. Inoltre, contrariamente da quanto oggi avviene, dovrebbe essere attuato un continuo monitoraggio dei risultati prodotti che se non in linea con le prerogative di fondo previste dal legislatore, dovrebbe dare luogo a una revisione.