È possibile anche nel nostro Paese la trascrizione di un atto di nascita di un minore figlio di due mamme.
La Corte di Appello di Torino, per la prima volta in Italia, ha sancito detto principio con un provvedimento dello scorso 29 ottobre 2014 che appare destinato a far molto discutere.
La vicenda risale all’anno 2012, allorquando l’ufficiale dello stato civile di Torino ha respinto la richiesta di trascrizione del certificato di nascita di un minore nato a Barcellona nel 2011, sul presupposto della ritenuta contrarietà dell’atto all’ordine pubblico italiano.
Dal certificato di nascita del Comune di Barcellona risultava, infatti, che il bambino era figlio di una cittadina italiana e di una cittadina spagnola, entrambe indicate come madri del piccolo a seguito di fecondazione medicalmente assistita di tipo eterologo.
Le due mamme, che avevano contratto matrimonio in Spagna nel 2009, per il diritto iberico difatti potevano essere a pieno titolo considerate entrambe genitrici del minore.
Il fermo diniego opposto dall’ufficiale dello stato civile è stato successivamente considerato legittimo dal competente Tribunale di Torino che, nel decidere il reclamo proposto dalle due mamme, ha respinto nel 2013 la richiesta per le medesime ragioni di contrarietà all’ordine pubblico.
La Corte di Appello di Torino adita dalla coppia ha però completamente ribaltato la decisione, osservando in primo luogo che le norme di diritto internazionale privato vigenti non consentono di sindacare la validità di un titolo legittimo per la legge nazionale di rinvio.
Sotto il profilo sostanziale, inoltre, i giudici hanno rilevato che l’atto di nascita non può ritenersi contrario all’ordine pubblico, né l’omosessualità dei genitori può essere considerata alla stregua di un ostacolo alla formazione di una famiglia secondo la legge italiana, in quanto le stabili convivenze tra due persone (eterosessuali o omosessuali) rientrano a pieno titolo tra le formazioni sociali richiamate dall’articolo 2 della Costituzione e, come tali, meritevoli di tutele e garanzie.
Il concetto di ordine pubblico, d’altra parte, deve essere “declinato con riferimento all’interesse del minore”; in altri termini, il perseguimento del migliore interesse del minore e la tutela dell’ordine pubblico, vale a dire quel complesso di principi fondamentali caratterizzanti l’ordinamento giuridico, non possono essere considerati valori antagonisti e tra loro inconciliabili, né tantomeno può in alcun modo essere giustificata la violazione di diritti inviolabili (in primis, il diritto all’identità) del bambino.
In definitiva, ferma restando la condivisibile soluzione interpretativa fornita dai giudici, non si può negare come questa vicenda, al pari di altri casi analoghi più o meno recenti, ancora una volta palesi la grave assenza della benché regolamentazione nel nostro Paese in ordine ai diritti degli omosessuali e, più in generale, delle coppie di fatto, temi di stridente attualità che il nostro legislatore continua colpevolmente a non considerare.