Il figlio nato fuori dal matrimonio, com’è noto, assume di regola il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto.
Ad ogni modo, anche se il riconoscimento paterno sopraggiunge in un secondo momento rispetto a quello materno, il padre può chiedere (ed ottenere) che il figlio aggiunga ed anteponga il proprio cognome a quello della madre.
A ribadire recentemente il principio è stata la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (sentenza n. 17979/2015 depositata lo scorso 11 settembre) che, nel confermare la precedente decisione della Corte di Appello di Napoli, ha evidenziato come, in ipotesi di contrasto tra genitori per l’individuazione del cognome da attribuire al minore, il solo criterio da seguire per dirimere la controversia è l’interesse di quest’ultimo, “che è quello di evitare un danno alla sua identità personale, intesa anche come proiezione della sua personalità sociale, sicché la scelta (anche officiosa) del giudice è ampiamente discrezionale, con esclusione di qualsiasi automaticità e non può essere condizionata né dal favor per il patronimico o per un prevalente rilievo della prima attribuzione, né dall’esigenza di equiparare il risultato a quello derivante da alcuna alle diverse regole che presiedono all’attribuzione del cognome al figlio legittimo”.
Nel caso in questione, a ricorrere ai giudici di Piazza Cavour era stata la madre di una bambina, riconosciuta dal padre solo in un secondo tempo, cui la competente Corte di Appello aveva ritenuto di attribuire anche il cognome paterno, anteponendolo a quello materno che sino a quel momento aveva unicamente “identificato” la minore.
L’assunzione del patronimico, a parere dei giudici di merito, avrebbe difatti agevolato l’inserimento della piccola nel contesto familiare paterno e favorito la sua percezione di essere componente, oltre che della famiglia materna, anche del nucleo familiare paterno, peraltro composto anche da altri figli dello stesso genitore.
Decisione, secondo la Corte di Cassazione, adeguatamente motivata e, come tale, non censurabile, oltre che in linea anche con il novellato comma 2 dell’art. 262 c.c., netto nel prevedere che, in ipotesi di riconoscimento paterno successivo a quello materno, “il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre”.
Non si tratta quindi di una scelta legislativa dettata dalla volontà di attribuire astrattamente priorità e carattere identificativo al solo cognome paterno, quanto piuttosto dalla necessità di evitare in concreto un pregiudizio alla personalità del minore.
In definitiva, quello riconosciuto al giudice di merito è un ampio potere discrezionale che, tuttavia, non può mai sconfinare nell’arbitrio, essendo la valorizzazione dell’interesse del minore (e non quello dei genitori a far prevalere un cognome sull’altro) la sola finalità perseguita dal legislatore.