Cyberstalking – 7 ottobre 2010 –

Tempi sempre più duri per i persecutori che, fortunatamente, sono nel mirino dell’Autorità Giurisdizionale, oltre che del Legislatore.

Una recente sentenza della Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, la numero 32404/2010 dello scorso 30 agosto, ha stabilito che il reato di stalking può configurarsi anche a seguito di molestie compiute attraverso internet, assumendo in questi casi la denominazione di “cyberstalking”.

In definitiva, i Giudici di Legittimità, confermando un provvedimento del Tribunale di Potenza, hanno ritenuto applicabile il reato di stalking anche nel caso in cui le minacce o molestie vengano reiterate in modo da “cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona dal medesimo legata da relazione affettiva ovvero a costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita” per il tramite di supporti informatici.

Il caso è quello di uno stalker che, non ancora rassegnato alla fine di una storia d’amore, aveva posto in essere una serie di condotte moleste di varie gravità a danno dell’ex-compagna, tra le quali l’invio continuo di posta elettronica, di messaggi via internet e la divulgazione, in un comunissimo social network, di un filmato che ritraeva un rapporto sessuale da lui precedentemente consumato con la stessa donna.

La decisione della Corte di Cassazione appare assolutamente corretta in un’ottica di effettiva e sempre maggiore tutela della vittima.

Infatti, l’aumento vertiginoso dell’uso domestico – oltre che professionale e lavorativo – del personal computer ha ampliato sensibilmente le possibilità di interazione e comunicazione fra le persone, finanche tra perfetti sconosciuti, ed ha contribuito a rendere internet una sorta di “universo parallelo”.

E’ sempre maggiore, d’altra parte, il numero di quanti utilizzano le potenzialità offerte dalla rete, soprattutto dai social networks, per creare una sorta di dimora “virtuale” ove condividere con altri i propri interessi, informazioni più o meno intime e personali, fotografie, filmati e qualsivoglia differente tipologia di file audio e video.

Talvolta, purtroppo, gli strumenti informatici offrono ai c.d. stalkers innumerevoli modalità attuative dei loro propositi criminosi assicurando, in taluni casi, anche una certa garanzia di anonimato.

Il “cyberstalking”, come si è verificato nel caso esaminato dai Giudici della Corte, può presentare potenzialità lesive di rilevante gravità in ragione della notevole diffusione propria degli strumenti di condivisione e comunicazione virtuali.

Ancora una volta è possibile accertare quale sia stata l’importanza dell’introduzione anche nel nostro ordinamento del reato di “stalking” e, ad oggi anche del “cyberstalking”, che non solo ha colmato un vero e proprio vuoto normativo, ma ha anche consentito interventi in numerosi e variegati casi in cui si ravvisa la necessità, talvolta l’urgenza, di un’effettiva tutela dell’incolumità fisica e, più in generale, del bene giuridico protetto.