Esattamente cinque anni fa, dopo diciassette vissuti in stato vegetativo e una lunga battaglia legale che ha diviso il Paese, moriva Eluana Englaro. Era il 9 febbraio 2009 e tutto il mondo politico e istituzionale dibatteva animatamente sul c.d. “testamento biologico”, vale a dire la possibilità per un soggetto, mentalmente lucido, di indicare le terapie che intende o meno accettare nell’eventualità in cui dovesse trovarsi fisicamente impossibilitato ad esprimere il proprio consenso, a causa di lesioni traumatiche cerebrali irreversibili o per gravi patologie degenerative.
Un intervento del legislatore atto a colmare il palese vuoto normativo sul tema appariva già allora come una necessità non ulteriormente procrastinabile.
Sono però trascorsi ben cinque anni e la politica, come troppo spesso accade quando si affrontano i temi di rilievo “etico”, non è stata in grado di fare la sua parte. Del testamento biologico, di fatto, non si parla più da tempo immemore.
Troppo impellenti e ben più attuali appaiono ora altre questioni, sopratutto legate alla crisi economica, per trovare un posto nell’agenda politica di oggi (come in quella di ieri e, con buona probabilità, anche in quella di domani) ai problemi bioetici. Verrebbe quasi da chiedersi, con un minimo di pragmatismo, quale sia stato il senso di quell’acceso dibattito, per non dire un vero e proprio scontro ideologico, che ha accompagnato (e seguito) gli ultimi dolorosi giorni di vita di Eluana, stante l’attuale mancanza della benché minima prospettiva di legiferare sul punto. Esaurita la diffusa carica emozionale legata alla vicenda, in altre parole, è venuta meno anche la volontà normativa.
Non c’è cosa peggiore che emanare nuove leggi sulla spinta dell’onda emotiva, si sa, ma il persistente silenzio del nostro legislatore sul tema del biotestamento è ormai assordante e del tutto ingiustificato.
Al fine di evitare che si ripetano nuovi casi come quello di Eluana Englaro è necessaria quindi una legge. Nulla di particolarmente complicato, basta promulgare una disposizione che recepisca quei principi che, con esemplare lungimiranza, la nostra Costituzione ha riconosciuto nel lontano 1948, vale a dire quasi settant’anni or sono.
Nello specifico, sono gli articoli 13 (libertà personale) e 32 (diritto alla saluti) della Carta ad indicare l’itinerario da seguire e, sopratutto, i confini da non valicare. Per colmare questa lacuna del nostro ordinamento appare quindi più che sufficiente un provvedimento semplice, che non implichi sforzi erculei né particolari dispendi di tempo. In altri termini, non occorre altro che promulgare una legge che individui le modalità utili a garantire concretamente il rispetto della libera autodeterminazione dell’individuo, posto che “la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana” (articolo 32 della Costituzione).