L’apertura alle adozioni dei minori da parte di coppie omosessuali che la Corte di Cassazione, a detta di molti, avrebbe inequivocabilmente manifestato con la sentenza numero 601/2013 dello scorso 11 gennaio, non cessa ancora oggi di suscitare clamore, complice verosimilmente anche il clima da campagna elettorale che, ormai da tempo, si respira nel nostro Paese. Dalla lettura delle motivazioni del discusso provvedimento è, ad ogni buon conto, agevole comprendere come la vicenda non sia stata posta nei termini più corretti, per non dire strumentalizzata dagli organi di stampa. Affermare che i Giudici di Legittimità abbiano (purtroppo o per fortuna, a seconda dei punti di vista) ritenuto di promuovere le adozioni di coppie composte da persone dello stesso sesso rappresenta, infatti, un’evidente approssimazione. In verità la Corte, senza formulare alcuna enunciazione assolutizzante nè, tantomeno, considerazioni da iure condendo, si è limitata a decidere con riferimento a un caso specifico. Nel particolare, i Giudici hanno ritenuto infondato il ricorso presentato da un padre avverso un provvedimento della Corte di Appello di Brescia che, nel confermare la decisione del Tribunale per i Minorenni, aveva disposto l’affido esclusivo del figlio naturale alla madre, benché quest’ultima avesse una stabile relazione sentimentale con un’altra donna. Detta circostanza, a parere del ricorrente, non avrebbe potuto non incidere negativamente sul minore, sia sul piano educativo che della crescita.
la Corte di Legittimità ha tuttavia puntualmente osservato che “alla base della doglianza del ricorrente non sono poste certezze scientifiche o dati di esperienza, bensì il mero pregiudizio che sia dannoso per l’equilibrato sviluppo del bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale. In tal modo si dà per scontato ciò che invece è da dimostrare, ossia la dannosità di quel contesto familiare per il bambino, che dunque correttamente la Corte d’Appello ha preteso fosse specificamente argomentata”.
In altri termini, la relazione della madre con una persona dello stesso sesso non può, di per sé, essere considerato un elemento idoneo a minare l’equilibrio psico-fisico del minore; sostenere il contrario altro non è che un mero pregiudizio, ovvero un’argomentazione difensiva priva di qualsiasi valenza.
Leggendo la sentenza con un minimo di rigore tecnico, quindi, ben si comprende come le animate dispute seguite alla pubblicazione del provvedimento vadano ben oltre il caso concreto. Al di là della effettiva portata della statuizione, a ogni modo, non si può negare che la questione relativa ai diritti delle coppie omosessuali abbia un indubbio rilievo sociale e culturale. E’ senz’altro auspicabile, a tal proposito, la promozione di un serio e sereno dibattito parlamentare, scevro da pregiudizialità ideologiche, volto a colmare un vuoto normativo sempre più palese.