Rettificazione di attribuzione di sesso e matrimonio – 19 giugno 2014 –

Dal mutamento di sesso di uno dei coniugi non può discendere come unica conseguenza la cessazione degli effetti civili del vincolo matrimoniale in precedenza contratto.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 170/2014 dello scorso 11 giugno, ha infatti dichiarato l’illegittimità di una disposizione normativa ormai risalente (si tratta degli articoli 2 e 4 della legge n. 164 del 14 aprile 1982), netta nell’imporre il necessario divorzio per le coppie “interessate” dalla rettificazione di sesso di uno dei componenti.

La decisione, destinata a far discutere, è giunta a seguito di un articolato iter giudiziario, culminato con l’ordinanza di rimessione ai Giudici costituzionali da parte della Corte di Cassazione, investita della questione dopo le pronunce di un tribunale e della competente Corte di Appello.

La vicenda risale all’anno 2009, quando uno dei coniugi di una coppia emiliana decide di cambiare sesso: il marito, dopo un’operazione chirurgica, diventa una donna ad ogni effetto di legge.

I problemi iniziano, però, quando l’ufficiale dello stato civile, contestualmente alla sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso da “maschile” a “femminile” del marito, provvede ad annotare anche il divorzio della coppia senza il consenso dei coniugi, peraltro fermamente intenzionati a far perdurare la loro unione matrimoniale.

La legge prevede, infatti, che alla sentenza di  rettificazione  di  attribuzione  di sesso segua, automaticamente, “lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli  effetti  civili  conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso”, avendo il rapporto di coniugio come imprescindibile presupposto la diversità di sesso tra marito e moglie.

Una simile unione non è, tuttavia, equiparabile in maniera assai semplicistica ad un rapporto tra persone dello stesso sesso.

Come correttamente evidenziato dalla Corte, infatti, limitarsi a considerare il matrimonio in questione affetto da un’inesistenza sopravvenuta significherebbe “cancellare, sul piano giuridico, un pregresso vissuto, nel cui contesto quella coppia ha maturato reciproci diritti e dover, anche di diritto costituzionale, che, seppur non declinabili all’interno del modello matrimoniale, non sono, per ciò solo, tutti necessariamente sacrificabili”.

Ciò non vuol dire che sia configurabile un diritto della coppia non più eterosessuale a rimanere unita nel vincolo del matrimonio, ma neppure che si possa concepire una risoluzione “di diritto” di una relazione, senza la previsione di alcuna forma di tutela per gli interessati.

I giudici delle leggi hanno dunque rilevato i profili di illegittimità di una scelta legislativa alquanto opinabile, ovviamente senza colmare il vuoto normativo formatosi, essendo questa una prerogativa del solo Parlamento.

Spetta quindi al legislatore, nell’esercizio delle proprie funzioni, l’individuazione delle più idonee garanzie per questo tipo di unioni, con l’auspicio che questa (ennesima) sollecitazione giurisprudenziale non resti priva di riscontro concreto.