Con una sentenza che, senza alcuna enfasi, potremmo definire storica, il Tribunale di Napoli lo scorso 18 febbraio ha accolto la richiesta di risarcimento danni di un gruppo di sfortunati vacanzieri, rimasti vittima del grave inadempimento contrattuale di un tour operator, che aveva loro proposto di trascorrere le Festività natalizie del 2009 a Zanzibar tra lussi e sfarzi di ogni sorta. La pronuncia in questione rappresenta, infatti, la prima applicazione italiana della class action, strumento di origine anglosassone nato per tutelare gli interessi e le ragioni di piccoli consumatori e fruitori di servizi, sopratutto in quelle situazioni ove il valore della controversia non è particolarmente elevato o, comunque, tale da rendere economicamente sostenibile un ordinario giudizio civile. Il caso deciso dai giudici campani è, da questo punto di vista, del tutto paradigmatico. Del favoloso resort offerto dal tour operator, i malcapitati turisti, una volta giunti in Tanzania, non avevano difatti trovato alcuna traccia.
La struttura, addirittura inagibile durante i primi giorni del soggiorno in ragione del protrarsi dei lavori di ristrutturazione, si era rivelata ben lontana dagli standard pubblicizzati: spiaggia invasa dalle alghe, priva di docce e ombrelloni, niente spa, nè giochi d’acqua. Inevitabile, al momento dell’agognato rientro in Italia, il ricorso alle vie di giudizio, al fine di ottenere il sacrosanto risarcimento dei danni subiti. Nel mentre il rilievo contenuto delle conseguenze dannose patite avrebbe però sconsigliato al singolo turista sinanche di interpellare un legale, ecco che nel caso di specie la class action, consentendo l’attivazione di un unico procedimento, ha rappresentato la soluzione ottimale, proprio in uno di quei settori ove il cittadino, notoriamente, necessita di maggiore tutela. Diciamo quindi che, dopo un debutto non proprio entusiasmante, l’azione disciplinata dall’articolo 140 bis del Codice del Consumo è finalmente andata a segno. Al di là dell’importanza della pronuncia e della legittima soddisfazione rappresentata dalle varie associazioni dei consumatori, è però del tutto lecito dubitare dell’effettiva incisività del rimedio. Pur prescindendo da considerazioni di carattere strettamente procedurale, non si può non rilevare come la nostra azione collettiva, al contrario dell’omologa class action di natura anglosassone, non appaia propriamente in grado di fornire determinate garanzie di efficienza, oltre ad esporre il consumatore a rischi e costi consistenti, come inequivocabilmente dimostrato, peraltro, dal fatto che la prima applicazione sia giunta a distanza di oltre tre anni dall’introduzione dell’istituto nel nostro ordinamento. Non resta, a tal proposito, che auspicare una modifica legislativa, al fine di garantire la funzionalità di uno strumento di cui il consumatore ha sempre più bisogno.