I magistrati in politica e i paletti che mancano – 16 marzo 2017 –

La candidatura del Presidente della Regione Puglia, magistrato in aspettativa, alla segreteria del Partito Democratico ha riaperto la mai del tutto sopita problematica delle attività “extra giudiziali” dei magistrati. Si tratta di una questione alquanto problematica poiché al di là del numero evidentemente contenuto dei diretti interessati, si proietta direttamente nella proposizione della Sovranità Popolare posto che i giudici pronunciando le sentenze “in nome del Popolo Italiano”, prima e più di altri funzionari dello Stato devono essere oltre che apparire “specchiati”, vale a dire al di sopra di ogni sospetto di parzialità.

Certamente parlando di assunzioni di incarichi extra giudiziali, si fa riferimento ad una argomentazione composita poiché relativa tanto a incarichi “istituzionali” connotati dall’elevato tecnicismo richiesto in quei ruoli operativi del funzionamento della macchina amministrativa, quanto, ed è questo l’argomento largamente prevalente, allo svolgimento di un ruolo politico. In questo caso è bene ricordare che l’articolo 64 della Costituzione rimanda alla legge la regolamentazione dei casi di “ineleggibilità” per alcuni soggetti che non possono essere eletti ad una determinata carica pubblica, sul presupposto che alla stessa verosimilmente concorrerebbero in posizione di vantaggio rispetto ad altri candidati. In ipotesi di ineleggibilità, unitamente a numerosi altri, versano anche i magistrati relativamente alle circoscrizioni in cui esercitano la funzione giurisdizionale.

Tuttavia, nulla impedisce che i giudici richiedano ed ottengano dal proprio Organo di autogoverno, il Consiglio Superiore della Magistratura, di essere collocati in “aspettativa” per motivi elettorali e, eventualmente, a seguito di loro elezione, per il periodo di espletamento della carica.

Si tratta di una attività della cui legalità non è dato dubitare né si può dire risulti essere una prerogativa soltanto di una parte politica poiché il fenomeno riguarda, o comunque ha riguardato, tutti i partiti.

Il punto della questione pertanto è la correlazione tra legalità e legittimità, intesa quest’ultima nella sua assorbente componente di moralità, in quanto, soprattutto nell’amministrazione della cosa pubblica, queste non possono essere in contrapposizione tenendo conto che non tutto ciò che è legale è anche moralmente legittimo.

Il passaggio dalla magistratura alla politica oltre ad essere possibile ha, nel tempo, contribuito significativamente alla causa della nostra Repubblica Democratica se si considera che politici ex magistrati hanno ricoperto le più alte cariche istituzionali e governative.

Ciò che desta maggiore perplessità è l’applicazione e l’attualità dell’istituto dell’aspettativa che consente al magistrato, seppure con talune accortezze, di rientrare nei ranghi dopo essere stato candidato oppure, nulla rilevando il tempo, politicamente impegnato.

E’ comprensibile e condivisibile l’indignazione che suscita la corruzione di un giudice, ma, al contempo, è sorprendente che nessun biasimo desti la dichiarata inclinazione politica e ideologica dello stesso benché ciò alimenti il sospetto di pregiudizialità nei confronti di chi, soggetto ad una sua decisione, la pensi diversamente.

Il tema degli incarichi extra giudiziali è da tempo oggetto di discordanti opinioni. Tuttavia, pur volendo considerare la possibilità che gli stessi possano determinare un arricchimento del magistrato allorquando riprenderà lo svolgimento delle precedenti funzioni, è largamente prevalente il rischio di contrazione della sua indipendenza e imparzialità, senza considerare la negativa incidenza che ciò comporta sulla attuazione del principio di separazione dei poteri.

Nel preservare la facoltà del giudice di assumere un ruolo pubblico, si ravvisano forti ragioni di inopportunità al successivo suo ritorno nel ruolo della magistratura. Gli incarichi extra giudiziali incidono, in ragione della radicata carenza di organico, sul funzionamento efficiente della giustizia ma anche sulla indipendenza e imparzialità del giudice se si considera la rilevanza oltre che politica anche sociale e perché no economica, della natura dell’incarico. Elementi che a ben vedere dovrebbero indurre il legislatore, in linea peraltro a quanto suggerito anche da alcuni magistrati in politica, a statuire che il rientro, per quanti non avessero ritenuto di dimettersi, non potrà che avvenire in altro settore della pubblica amministrazione.