La separazione più veloce e i problemi rimasti aperti – 29 dicembre 2016 –

A distanza di poco più di due anni dall’entrata in vigore della Legge n. 162 del 10 novembre 2014, che ha semplificato le procedure di separazione e divorzio consensuali, è opportuno e in un certo qual modo utile chiedersi se l’obiettivo perseguito dal legislatore sia stato effettivamente raggiunto. Vale a dire se la riforma ha rappresentato una vera e propria rivoluzione nel campo del diritto di famiglia.

Non c’è dubbio che anche, forse soprattutto, sulla spinta di sempre più pressanti richieste della società civile, nel nostro ordinamento, al pari di quanto già da tempo avviene in altri, si è stabilito che le coppie che intendono “separarsi” o “divorziare” di comune accordo, hanno la possibilità di farlo oltre che con la formula tradizionale, presentando un ricorso congiunto al tribunale competente, anche attraverso riti alternativi che consentono di raggiungere il risultato in tempi e costi più ridotti, utilizzando la “negoziazione assistita” da avvocati, senza transitare per gli uffici giudiziari, oppure formalizzando l’accordo, di separazione o divorzio, presso l’ufficio dello Stato Civile.

Senza entrare nel dettaglio procedurale, che tuttavia presenta delle complessità soprattutto se vi sono anche dei figli, si può senz’altro convenire che con la legge del 2014 e l’altra intervenuta nel 2015, che ha ridotto da tre anni fino a sei mesi i termini di attesa per giungere al divorzio dopo la separazione, il segnale di discontinuità rispetto al passato è evidente.

In precedenza, com’è noto, il diritto di famiglia è stato connotato da un interesse pubblico ritenuto superiore rispetto a quello individuale dei coniugi, in una visione evidentemente anacronistica della famiglia, la cui unità doveva essere difesa ad ogni costo anche se, per quanto paradossale possa apparire, tale finalità ha contribuito a rendere le crisi coniugali sempre più conflittuali e in molti casi vere e proprie emergenze sia sotto il profilo economico che per quanto riguarda la tutela dei figli che prima e più di altri ne subiscono le conseguenze.

Quindi nulla da dire se si è giunti ad una semplificazione ma è bene anche prendere atto che le questioni sostanziali, quelle che riguardano il contenzioso in particolare, restano irrisolte.

Le lunghe cause di separazione e di divorzio sono eventi laceranti e assumono non di rado proporzioni drammatiche, tanto più se vi è la presenza di figli in tenera età i quali, come le cronache ci hanno abituato a conoscere, oltre ad essere sempre più contesi vengono manipolati dal genitore che ha più ascendente su di loro, soprattutto quando questi è offuscato da brama di vendetta nei confronti dell’ex.

In questa prospettiva l’intento prioritario che deve essere perseguito dal legislatore e che dovrà costituire una assoluta priorità per il futuro prossimo, è di limitare i conflitti giudiziari poiché, come l’esperienza insegna, non determinano altro che nefaste conseguenze per i contendenti e, se presenti, nessuna tutela ai figli.

Le ultime riforme hanno senza dubbio avuto una incidenza positiva, come dimostra l’aumento del 57% dei divorzi consensuali tra il 2014 e il 2015 documentato dall’Istat. Tuttavia non basta. Bisogna prendere atto che si è approdati ad una nuova concezione del rapporto di coppia istituzionale, non più rappresentato in via esclusiva dal modello familiare fondato sul matrimonio, ma anche da relazioni regolamentate con la nuova legge sulle unioni civili, la cui disciplina in tema di separazioni è analoga a quella del matrimonio.

Ma soprattutto che si è in larga misura superata la concezione dell’indissolubilità dei rapporti sentimentali giuridicamente formalizzati e mettere in conto che le relazioni, anche quelle più travolgenti, possono concludersi.

É bene quindi che se e quando ciò dovesse avvenire, siano già stati predisposti gli anticorpi per impedire la “guerra dei Roses”; e ciò sarà possibile se nel rispetto del principio di equità e, soprattutto, di garanzia della parte debole, si consentirà di predisporre accordi volti a regolamentare con la ragione il tempo della crisi posto che quello della felicità non lo si può disciplinare.