Tutela delle frontiere e garanzie per i minori – 18 marzo 2010 –

La tutela delle frontiere prevale sull’esigenza di garantire al minore che il suo processo educativo e formativo si realizzi con l’assistenza del genitore.

Con una decisione che non cessa di suscitare polemiche, la Corte di Cassazione lo scorso 10 marzo ha rigettato il ricorso di un cittadino albanese avverso un provvedimento della Corte di Appello di Milano che, nel confermare la precedente decisione del tribunale, ne aveva disposto l’allontanamento dal territorio italiano, nonostante il ricorrente fosse padre di due minori in piena età scolastica.

A parere dei Giudici di Legittimità, infatti, nel caso di specie non sarebbe stata ravvisata la sussistenza di quelle “motivazioni” di eccezionale gravità relative allo sviluppo psico-fisico della prole, tali da integrare il necessario presupposto per la permanenza nel territorio italiano ex art. 31 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 di un immigrato privo del regolare permesso di soggiorno.

In simili ipotesi non vi sarebbero, dunque, valide ragioni per la concessione del beneficio in parola, poiché “la specifica previsione che l’ingresso o la permanenza del familiare possono essere autorizzati «per un periodo di tempo determinato» non è compatibile con situazioni caratterizzate da essenziale normalità e tendenziale stabilità, in quanto collegate al normale processo educativo-formativo del minore”.

L’enunciazione del principio di diritto sotteso alla decisione in esame o, per meglio dire, l’esito del bilanciamento operato dalla Corte desta tuttavia più d’una perplessità.

Anzitutto è appena il caso di osservare come il nostro ordinamento anteponga senza alcun dubbio la persona e, di conseguenza, le esigenze legate alla tutela della stessa a ogni altro bene o valore, pur dotato di pari rilevanza costituzionale.

In secondo luogo valga rilevare come la decisione, peraltro non isolata, si ponga in contrapposizione a un orientamento giurisprudenziale della stessa Corte di segno diametralmente opposto, delineatosi sul punto proprio di recente.

Nella parte motiva dell’ordinanza n. 823 del 19 gennaio 2010, emessa dalla Sezione Prima della Cassazione, si legge infatti che “non può ragionevolmente dubitarsi che per un minore, specie se in tenerissima età, subire l’allontanamento di un genitore, con conseguente impossibilità di avere rapporti con lui e di poterlo anche soltanto vedere, costituisca un sicuro danno che può porre in serio pericolo uno sviluppo psicofisico, armonico e compiuto. Né si può ritenere che l’interesse del minore venga strumentalizzato al solo fine di legittimare la presenza di soggetti privi dei requisiti dovuti per la permanenza in Italia. Com’è noto, l’articolo 31, più volte ricordato, riconosce allo straniero adulto la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno, necessariamente temporaneo e non convertibile in permesso per motivi di lavoro”.

Al di là di ogni ulteriore considerazione di natura sostanziale, è tuttavia evidente che nel caso in esame, alla luce del contrasto e della delicatezza delle questioni trattate, sarebbe quantomeno risultata più opportuna – e certamente più prudente – la preliminare rimessione dell’intera vicenda al vaglio delle Sezione Unite.