La funzione economica della nuova famiglia – 16 novembre 2017 –

Proprio in questi giorni è all’esame della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati la proposta di legge relativa ad una regolamentazione dell’assegno di mantenimento spettante al coniuge più debole economicamente, a seguito dello scioglimento del matrimonio o dell’unione civile.

Il disegno di legge in questione prende le mosse da alcuni ben noti precedenti giurisprudenziali che hanno avuto una considerevole eco presso l’opinione pubblica, in quanto hanno disposto un assegno a favore del coniuge, nella stragrande maggioranza dei casi la moglie, particolarmente cospicuo. Si può ben comprendere anche la funzione lato senso sociale della proposta di legge, poiché come si sa non pochi sono i coniugi a versare in difficili condizioni di vita essendo costretti alla corresponsione di assegni che in larga parte assorbono i loro guadagni.

Il presupposto in base al quale ciò si è verificato e, per alcuni versi, ancora avviene, è che in assenza di un reddito adeguato, deve essere riconosciuto al coniuge più bisognoso un aiuto da parte dell’altro affinché possa continuare a mantenere lo stesso tenore di vita di cui godeva in costanza di matrimonio.

Lo stimolo per la modifica legislativa proposta è rappresentato da recenti e al contempo significative sentenze. In primo luogo quella della Cassazione Civile del 10 maggio scorso, con la quale è stato stabilito che l’assegno deve essere concesso unicamente all’ex coniuge che sia privo di autonomia economica e non in grado di provvedere al proprio mantenimento.

Più di recente altre sentenze, questa volta dei giudici di merito, pur essendo in qualche modo allineate al nuovo corso, sono state tuttavia caratterizzate da presupposti diversi. Il contrasto giurisprudenziale in questione, non propriamente una novità nel panorama italiano, ha indotto alcuni parlamentari ad assumere l’iniziativa di cui si parla con la finalità di giungere ad un provvedimento legislativo che regolamenti la materia come accade in altri ordinamenti.

Per esempio, in quelli francesi e spagnoli è previsto che il coniuge debole debba ricevere un sostegno economico utile a consentirgli di compensare la disparità nella quale si è venuto a trovare a seguito dello scioglimento del matrimonio. Anche la legge inglese, così come quella tedesca, ha regolamentato legislativamente la questione.

La finalità del progetto di legge è certamente apprezzabile, essendo la stessa dichiaratamente volta a dirimere, riducendoli se non eliminandoli del tutto, i conflitti tra ex coniugi. Tuttavia, il punto centrale della questione è un altro, ovvero il nostro legislatore principalmente si è occupato e si occupa delle vicende più propriamente procedurali ed economiche della crisi coniugale. Così è avvenuto allorquando è stato stabilito di semplificare e ridurre le modalità e i tempi per giungere allo scioglimento del matrimonio o delle unioni civili. Oppure volgendo l’attenzione all’assegno di mantenimento, un tema della cui importanza non è dato di dubitare ma che non è il problema più importante che invece è rappresentato dal “declino della famiglia”.

Ciò di cui abbiamo effettivamente bisogno è un intervento riformatore del diritto di famiglia, partendo dal presupposto che quest’ultima ha subìto, soprattutto negli ultimi anni, considerevoli trasformazioni al punto che oggi si può consapevolmente parlare di un nuovo modello familiare. D’altra parte si tratta di un settore che a vario titolo rappresenta lo specchio del Paese e che va ben oltre le pur rilevanti problematiche dei contrasti tra ex coniugi o partner. La famiglia, soprattutto nella sua nuova accezione, svolge una funzione economica, non di rado di ammortizzatore sociale e di sostegno per i tanti più giovani o più anziani che diversamente sarebbero abbandonati al loro destino. Si tratta di uno straordinario impegno socializzante per il quale dovrebbe ricevere un più adeguato e consistente riconoscimento da parte delle Istituzioni, non propriamente concentrate all’attuazione di una efficace politica familiare.