Cognome materno e paterno – 24 giugno 2009 –

In ipotesi di successivo riconoscimento del figlio naturale da parte del padre rispetto alla madre, è del tutto legittima l’attribuzione del doppio cognome, con l’anteposizione di quello materno rispetto al paterno.

I Giudici di Legittimità, confermando la precedente decisione della Corte d’Appello di Firenze, hanno infatti di recente respinto il ricorso di un padre che, dopo aver riconosciuto successivamente alla madre la propria figlia naturale, ha chiesto che quest’ultima assumesse unicamente il patronimico in luogo del doppio cognome.

A sostegno della propria richiesta il ricorrente ha rilevato che l’attribuzione del solo cognome paterno avrebbe assicurato alla piccola una minore discriminazione rispetto all’assunzione doppio cognome, rendendo di fatto indistinguibile la sua “diversa” condizione di figlia naturale rispetto a quella di un qualsiasi figlio legittimo.

L’art. 262 c.c. prevede, infatti, in ipotesi di riconoscimento non contestuale da parte di entrambi i genitori, l’attribuzione del cognome del genitore che ha riconosciuto il figlio per primo, con espressa possibilità di derogare a tale principio qualora il riconoscimento “tardivo” sia effettuato del padre, in quanto in simili ipotesi il figlio ben potrebbe assumere il cognome di questi “aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre”.

La Corte di Cassazione ha tuttavia ritenuto le doglianze del padre prive di pregio e confermato la decisione impugnata, stabilendo che il giudicante, chiamato a valutare discrezionalmente la possibilità di aggiungere o sostituire il cognome paterno a quello materno a norma del predetto art. 262 c.c., deve unicamente avere riguardo all’interesse del minore, con esclusione di qualsiasi automaticità nell’attribuzione dello stesso.

Nel caso di specie, essendo la decisione dei giudici dell’appello sorretta da una congrua e logica motivazione, rinvenibile nel fatto che al momento del riconoscimento paterno i genitori avevano entrambi manifestato la volontà di attribuire alla figlia il doppio cognome, non è stata ravvisata la sussistenza dei presupposti per cassare il provvedimento impugnato, anche alla luce del fatto che, ponendosi i criteri di individuazione del cognome in funzione esclusiva del minore, “la scelta del giudice non può essere condizionata né dal favor per il patronimico né dall’esigenza di equiparare, almeno tendenzialmente, il risultato a quello derivante dalle diverse regole, non richiamate dal citato articolo, che presiedono all’attribuzione del cognome al figlio legittimo”.

E’ dunque appena il caso di rilevare come i Giudici di Legittimità abbiano confermato ancora una volta – seppur indirettamente – l’esigenza, peraltro evidenziata a più riprese anche dalla Corte Costituzionale, di ripensare il sistema legislativo vigente in materia, coerentemente con i principi inviolabili di parità e di uguaglianza tra la figura paterna e quella materna, ancora oggi fortemente sacrificata in nome di uno schema familiare ancestrale ed obsoleto.