La politica lascia ai giudici le decisioni più importanti – 13 luglio 2017 –

Il caso Contrada, ex poliziotto della Mobile di Palermo e numero due del SISDE (servizio per le informazioni e la sicurezza democratica) è stato definito dalla Cassazione con una sentenza di assoluzione intervenuta pochi giorni fa ma a distanza di 25 anni dalle accuse di concorso in associazione mafiosa dell’interessato. Nel frattempo, quest’ultimo ha trascorso dieci anni della propria vita in carcere. Gli inquirenti che a vario titolo si sono occupati della vicenda, hanno sostanzialmente rivendicato la fondatezza delle imputazioni di collusione con la mafia mosse al funzionario infedele, sostenendo che le stesse sono state accertate e confermate nei vari processi. Effettivamente la questione si potrebbe porre in questi termini posto che i giudizi ai quali è stato sottoposto Contrada non potranno mai essere oggetto di una revisione. Infatti la decisione della Cassazione, da molti considerata una vera e propria svolta storica che segna un nuovo equilibrio tra la giustizia penale italiana e la CEDU (Convenzione Europea diritti dell’uomo) nel senso di una maggiore garanzia per i diritti di libertà dei cittadini, non si è occupata dell’impianto accusatorio ovvero della sua fondatezza, quanto della qualificazione dell’accusa nei confronti del condannato. Più precisamente i Supremi giudici italiani, in linea con quanto già stabilito dalla CEDU, sono giunti alla decisione assolutoria sul presupposto che al momento dei fatti contestati a Bruno Contrada, ci riferiamo al dicembre del 1992, la legislazione italiana non contemplava il reato di concorso esterno in associazione mafiosa e la sua qualificazione non era prevedibile né tantomeno certa. Pertanto, ed è questa l’essenza della conclusione della Cassazione, nessuno può essere processato ovvero imputato di un reato non previsto dal nostro codice penale.

In realtà del concorso esterno in associazione mafiosa ancora oggi, tra le nostre leggi, non ve ne è traccia. Pur tuttavia, poiché a partire dal 1994 numerose sentenze hanno meglio delineato e precisato le specificità di questo reato, i Giudici europei lo hanno riconosciuto cosicché non risulta più necessario cristallizzarlo nel nostro codice.

Non di meno il dibattito, contrariamente da quanto molti sostengono, non può dirsi chiuso in punto al deficit di piena attuazione del principio che soltanto la legge, o per meglio dire il legislatore, può stabilire il confine chiaro e certo tra attività lecita ed illecita. Infatti, nonostante i politici lamentino da tempo l’incursione della magistratura nella attività legislativa che rivendicano essere una loro prerogativa esclusiva, in molti casi, come quello tra i più eclatanti del concorso esterno in associazione mafiosa, la politica ha abdicato al proprio ruolo e palesemente contraddicendo la propria funzione ha preferito affidare proprio ai giudici il compito di assumere decisioni visibilmente scomode ed impopolari.

É evidente a chiunque l’incapacità del legislatore di assumere decisioni allorquando queste lo espongano a critiche, benché si tratti di iniziative normative che possono consentire il raggiungimento di traguardi di tutela dei diritti da anni rivendicati. É proprio questo comportamento a ledere la separazione dei poteri e la certezza del diritto, valori cardine di uno Stato moderno.

La magistratura dovrebbe occuparsi della risoluzione delle controversie piuttosto che essere protagonista, forse anche suo malgrado, della funzione legislativa. Al netto di ogni altra considerazione è un lusso che non può permettersi considerando il rilevante carico giudiziario che la sovrasta. Eppure le cose non cambiano come anche gli ultimi eventi documentano. Ci si riferisce, in particolare, al nuovo codice antimafia il cui dibattito per la sua approvazione definitiva evidenzia  posizioni contrapposte e incomprensibili istanze di modifiche e integrazioni che certamente non volgono a favore del recupero della fiducia perduta nella politica e nella giustizia.